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Pronuncia 255/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 224 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Roma nel procedimento a carico di T.L. ed altri, con ordinanza del 10 aprile 2012, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 224 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 15 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

Massime

Processo penale - Acquisizione e trascrizione delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche - Orientamento giurisprudenziale, qualificato come diritto vivente, che ne consente la disposizione anche nelle fasi successive a quella delle indagini preliminari - Asserita violazione del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni - Censura di norma inconferente - Richiesta di pronuncia manipolativa a contenuto non costituzionalmente obbligato - Omessa sperimentazione di interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 2 e 15 Cost., dell'art. 244 c.p.p. censurato nella parte in cui, secondo la dominante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, prevedrebbe che il giudice del dibattimento disponga perizia ai fini della trascrizione delle intercettazioni. La disposizione denunciata è inferente posto che il lamentato vulnus non deriva, per la stessa prospettazione del rimettente, dall'ordinanza che dispone la perizia, ma dalle attività che la precedono relative alla acquisizione delle comunicazioni. Inoltre, l'intervento richiesto, finalizzato a devolvere al giudice per le indagini preliminari, anche nel corso del dibattimento, le operazioni di selezione e trascrizione delle intercettazioni, costituisce un intervento manipolativo a contenuto costituzionalmente non obbligato e anzi fortemente creativo. Infine, il rimettente ha omesso di verificare la percorribilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, valutando la possibilità per il giudice di disporre, limitatamente al momento di acquisizione delle intercettazioni, che il dibattimento si svolga a porte chiuse.