Pronuncia 238/1996
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Gregori Fabio iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di costituzione di Gregori Fabio, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il giudice relatore Renato Granata; Udito l'avv. Paola Severino per Gregori Fabio e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Granata Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 9 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola.
Relatore: Renato Granata
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: FERRI