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Pronuncia 238/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Gregori Fabio iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di costituzione di Gregori Fabio, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il giudice relatore Renato Granata; Udito l'avv. Paola Severino per Gregori Fabio e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Granata Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 9 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola.

Relatore: Renato Granata

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: FERRI

Massime

SENT. 238/96. PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - OPERAZIONI PERITALI - POTERI DEL GIUDICE - SOTTOPOSIZIONE DELL'INDAGATO O DI TERZI A PERIZIA MEDICO-LEGALE - PRELIEVI EMATICI - OMESSA PREVISIONE DI LIMITI A GARANZIA DELLA LIBERTA' PERSONALE DEI PERIZIANDI - VIOLAZIONE DELL'ART. 13, SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 13, secondo comma, Cost., l'art. 224, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla liberta' personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei <<casi>> e nei <<modi>> dalla legge (nella specie, esecuzione di prelievo ematico coattivo), in quanto - posto che il parametro evocato assoggetta ogni restrizione della liberta' personale, tra cui espressamente la detenzione, l'ispezione e la perquisizione personale, alla duplice garanzia della riserva di legge (essendo tali misure coercitive possibili <<nei soli casi e modi previsti dalla legge>>) e della riserva di giurisdizione (richiedendosi l'<<atto motivato dell'autorita' giudiziaria>>), approntando cosi' una tutela della liberta' personale che e' centrale nel disegno costituzionale - la disposizione censurata presenta assoluta genericita' di formulazione e totale carenza di ogni specificazione dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto puo' ritenersi che sia legittimo procedere alla esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della liberta' personale. Invero, con riferimento alla medesima norma, le ragioni relative alla giustizia penale, consistenti nell'esigenza di acquisizione della prova del reato, pur costituendo un valore primario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di legalita', rappresentano in realta' solo la finalita' della misura restrittiva e non anche l'indicazione dei <<casi>> voluta dalla garanzia costituzionale. - V. S. nn. 54/1986 e 194/1996. red.: G. Leo