Articolo 26 - CODICE PROCEDURA PENALE
L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove gia' acquisite.
Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.
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