Articolo 45 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, prospettate sotto il profilo della incompatibilità dei presupposti dell?istituto descritti dall?art. 45 cod. proc. pen. con gli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione; del contrasto della sospensione del processo a norma dell?art. 47 dello stesso codice con gli artt. 3, 111, secondo comma, 97 e 112 della Costituzione, nonché della violazione dell?art. 25 Cost. in relazione alla immediata applicabilità della nuova disciplina ai processi in corso, prevista dall?art. 1, comma 5, della legge n. 248 del 2002. Il giudice di merito, infatti, è privo di legittimazione a sollevare questioni in tema di rimessione, non dovendo fare applicazione delle norme censurate. Competente a giudicare la richiesta di rimessione, è la Corte di Cassazione, la sola abilitata a sollevare questione di legittimità costituzionale sugli aspetti sia sostanziali che processuali dell?istituto. - V. citate ordinanze nn. 147/2003, 204/1999, 322/2002 e 248/2000.
Manifesta inammissibilità, per carente motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione ? in relazione all'art. 2, n. 17, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 ? ed all'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede tra le cause di rimessione del processo il "legittimo sospetto". Dall'ordinanza di rimessione non risulta alcuna autonoma motivazione circa l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'ipotetica nuova norma richiesta in via additiva, limitandosi il giudice 'a quo' a prendere atto delle affermazioni delle parti in ordine alle situazioni di fatto da esse denunciate, senza esprimere la propria valutazione né a questo proposito né in ordine all'idoneità di tali situazioni ad ingenerare il "forte sospetto" della non imparzialità del giudice o non serenità delle persone che partecipano al processo.