Articolo 153-bis - CODICE PROCEDURA PENALE
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Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, puo' dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
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((2. Il querelante ha comunque facolta' di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalita' telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione puo' essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.))
((290))
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In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorita' procedente, con le medesime modalita' previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.
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Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.
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((5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.