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Articolo 314 - CODICE PROCEDURA PENALE

Chi e' stato prosciolto con sentenza irrevocabile perche' il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. ((L'esercizio da parte dell'imputato della facolta' di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.)) (102)
Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura e' stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilita' previste dagli articoli 273 e 280. (102)
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.
Il diritto alla riparazione e' escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.
Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione e' stato affermato che il fatto non e' previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione e' altresi' escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima. (76) (160)
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 219/2008Depositata il 20/06/2008

Processo penale - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta - Mancata previsione - Limitazione della riparazione ai soli casi in cui l'imputato sia stato prosciolto nel merito con sentenza irrevocabile - Denunciata irragionevolezza nonché contrasto con la legge-delega e con la garanzia di riparazione degli errori giudiziari - Omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 77 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta. Infatti, il rimettente omette di motivare in ordine al requisito della non manifesta infondatezza, limitandosi a dar conto di una precedente ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e ad indicare alcuni dei parametri che queste ultime hanno posto a fondamento delle proprie censure. - Sulla manifesta inammissibilità per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza v., citate, da ultimo, ordinanze n. 81 e n. 14/2008.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 314

Pronuncia 219/2008Depositata il 20/06/2008

Processo penale - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta - Mancata previsione - Limitazione della riparazione ai soli casi in cui l'imputato sia stato prosciolto nel merito con sentenza irrevocabile - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza - Motivazione non implausibile del giudice 'a quo' - Ammissibilità della questione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., censurato nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta, il giudice a quo muove da una particolare ipotesi di convergenza di titoli di custodia cautelare in carcere, ma sollecita alla Corte un intervento che ha per oggetto, in termini più generali, la legittimità dell'applicazione dell'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione alle sole ipotesi di assoluzione nel merito e non anche al caso in cui il reo, non assolto nel merito, abbia scontato un periodo di custodia cautelare. Il passaggio da una fattispecie peculiare di convergenza di titoli di custodia alla richiesta di dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 314 cod. proc. pen. nella più ampia misura sopraindicata non comporta l'irrilevanza della questione, poiché non spetta alla Corte sindacare analiticamente i passaggi logico-giuridici che il giudice ha compiuto per approdare alla conclusione in esame, essendo detti passaggi adeguatamente motivati - V. i precedenti citati: sentenze n. 39/2008 e n. 50/2007.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 314

Pronuncia 219/2008Depositata il 20/06/2008

Processo penale - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta - Mancata previsione - Limitazione della riparazione ai soli casi in cui l'imputato sia stato prosciolto nel merito con sentenza irrevocabile - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi di cui alla legge-delega n. 81 del 1987, anche in relazione agli obblighi di adeguamento alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale - Esclusione.

Deve essere escluso il contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. dell'art. 314 cod. proc. pen., censurato nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta, limitando il diritto ai soli casi di proscioglimento nel merito. Non è infatti violato l'art. 2, comma 1, numero 100, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, il quale prevede che il legislatore delegato disciplini la "riparazione dell'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario" in quanto, posto che non sono adattabili al caso di specie le sentenze n. 231 e n. 413 del 2004, invocate dal rimettente nella parte in cui evidenziano che la suddetta direttiva è stata dettata dal legislatore senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione o le cause dell'ingiustizia, non vi sono ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione "ingiusta" che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello "fisiologico" della norma delegata; anzi, con l'ampiezza della espressione utilizzata il delegante ha voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specificazione di tali ipotesi. Vero è che anche dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale (art. 2, comma 1, legge n. 81 del 1987) ben possono essere tratti principi e criteri direttivi idonei ad indirizzare, di volta in volta, la discrezionalità, pur limitata, del legislatore delegato. Peraltro, non vale a sorreggere le conclusioni del rimettente né l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 19 dicembre 1966, che ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili al comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen., nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio di merito, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura custodiale, né l'art. 5, paragrafo 5, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti nel paragrafo 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai paragrafi 2, 3 e 4. - V. precedenti citati in tema di art. 314 cod. proc. pen., sentenze n. 413 e n. 231/2004. - Sul naturale rapporto di riempimento che lega la norma delegata a quella delegante v., citate, sentenze n. 308/2002 e n. 4/1992. - Sulla necessità che le norme del codice di procedura penale si adeguino alle norme interposte costituite dalla convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale v., citate, sentenze n. 109/1999, n. 310/1996, n. 373/1992, n. 344/1991; sul fatto che da tali convenzioni si traggano principi e criteri direttivi per il legislatore delegato v., citate, sentenze n. 224/1990, n. 156/1987, n. 56/1971 e ordinanza n. 228/2005. - Sull'interpretazione dell'art. 5 della CEDU da parte della Corte Edu v., citate, sentenze n. 348 e 349/2007. - V., altresì, citata, sentenza n. 375/2006 (recte : ordinanza) .

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 314

Pronuncia 219/2008Depositata il 20/06/2008

Processo penale - Riparazione per l'ingiusta detenzione cautelare - Limitazione ai soli casi in cui l'imputato sia stato prosciolto nel merito - Manifesta irragionevolezza della scelta di condizionare in ogni caso la riparazione al proscioglimento nel merito - Illegittimità costituzionale 'in parte qua', secondo quanto precisato in motivazione - Assorbimento di ulteriori profili di censura.

E' costituzionalmente illegittimo, secondo quanto precisato in motivazione, l'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. L'istituto della riparazione abbraccia i casi di oggettiva lesione della libertà personale, che sia comunque ingiusta alla luce di una valutazione ex post , e si pone come strumento indennitario per l'ipotesi in cui il provvedimento cautelare, anche se sorto e mantenuto in vigore legittimamente, si sia rivelato successivamente ingiusto. Tuttavia, la norma condiziona espressamente il rimedio alla circostanza che, all'esito del giudizio, l'imputato sia stato prosciolto nel merito: tale scelta appare manifestamente irragionevole, e pertanto lesiva dell'art. 3 Cost., poiché non è costituzionalmente ammissibile che l'incidenza che la custodia cautelare ha esercitato sul bene inviolabile della libertà, nella fase anteriore alla sentenza definitiva, possa essere apprezzata con esclusivo riferimento al caso di assoluzione nel merito: se un sacrificio della libertà vi è stato, il meccanismo solidaristico della riparazione non può che attivarsi a prescindere dall'esito del giudizio. Solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito si distingue da quella di chi sia stato condannato (ovviamente, quanto al solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta), poiché in entrambi i casi l'imputato ha subito una restrizione del proprio diritto inviolabile, ed in entrambi i casi ricorre l'obbligo costituzionale di indennizzare tale pregiudizio. Sono assorbite le ulteriori censure, svolte con riguardo agli artt. 2, 13 e 24 Cost. - Sulla riparazione v. i precedenti citati, sentenze n. 413, n. 231 e n. 230/2004, n. 446/1997, n. 310/1996, n. 1/1969. - Sul fatto che lo sviluppo della persona umana sia il fine ultimo dell'organizzazione sociale v., citata, sentenza n. 167/1999. - Sul fatto che l'inviolabilità dei diritti non sia vuota proclamazione della Carta v., citata, sentenza n.232/1998. - Sulla tutela del "nucleo irriducibile" di ogni diritto inviolabile v., citate, sentenze n. 252/2001, n. 509/2000, n. 309/1999 e n. 267/1998. - Sul fatto che l'azione risarcitoria sia tecnica di tutela della situazione giuridica lesa v., citata, sentenza n. 204/2004. - Sulla necessità di riparare i danni subiti nei propri valori dalla persona v., citate, sentenze n. 233/2003 e n. 561/1987. - Sul necessario ristoro del danno subito da chi sia stato sottoposto a vaccinazione obbligatoria v., citate, sentenze n. 118/1996, n. 258/1994, n. 307/1990. - Sul fatto che la riparazione abbia finalità solidaristica v., citate, sentenze n. 109/1999 e n. 446/1997. - Sulle finalità costituzionali proprie delle misure cautelari v., citate, sentenze n.1/1980 e n. 64/1970 - Sui limiti che deve incontrare la durata della custodia cautelare v., citate, sentenze n. 223/2006, n. 292 e n. 232/1998, n. 15/1982 e ordinanze n. 397/2000 e n. 269/1999.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 314

Pronuncia 413/2004Depositata il 23/12/2004

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - ESTINZIONE DEL REATO PER MORTE DEL REO - ASSOLUZIONE DEI COIMPUTATI PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE - SPETTANZA DEL DIRITTO AGLI EREDI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, LESIONE DEL PRINCIPIO SOLIDARISTICO IN PRESENZA DI UNA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE INGIUSTA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

E? infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, Cost., dell'art. 314, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevederebbe che la riparazione per l'ingiusta detenzione venga riconosciuta anche «in caso di archiviazione per morte del reo», qualora successivamente sia stata pronunciata nei confronti dei coimputati, sulla base del medesimo materiale probatorio, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Ove si consideri, infatti, alla luce dei principi posti dagli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, Cost., che ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione rileva unicamente una privazione della libertà personale rivelatasi 'a posteriori' comunque ingiusta, gli effetti dell'assoluzione con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, pronunciata nei confronti dei coimputati della persona la cui posizione era stata archiviata per morte, non possono non essere estesi agli eredi di tale soggetto qualora emerga incontrovertibilmente che anch'egli sarebbe stato assolto con la medesima formula adottata per i concorrenti nel reato, se non fosse deceduto prima della conclusione del procedimento: la disposizione censurata va dunque va interpretata nel senso che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione opera anche in favore degli eredi dell'indagato la cui posizione sia stata archiviata per 'morte del reo', qualora nella sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nei confronti dei coimputati risulti accertata l'insussistenza del fatto a lui addebitato. - Sull?ambito di applicazione dell?art. 314 cod. proc. pen., cfr. le sentenze n. 310/1996, n. 446/1997, n. 109/1999, n. 284/2003, nn. 230 e 231/2004.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 314, comma 3

Pronuncia 231/2004Depositata il 16/07/2004

Processo penale - Errori giudiziari - Ingiusta detenzione - Detenzione a fini estradizionali - Equa riparazione - Ritenuta esclusione - Lamentata lesione del principio solidaristico, del principio di uguaglianza, della garanzia inviolabile della libertà personale, dei principi in tema di riparazione degli errori giudiziari - Non fondatezza della questione.

L?art. 314 del codice di procedura penale, censurato nella parte in cui, in tema di estradizione passiva, non prevede la riparazione per ingiusta detenzione nel caso di arresto provvisorio e di applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda dello Stato estero che si accerti carente di giurisdizione, va interpretato in senso conforme al fondamento solidaristico della riparazione per l?ingiusta detenzione, per cui può affermarsi che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione si ricollega alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione 'ex post'. Tale interpretazione, oltre a consentire una lettura della disciplina censurata conforme a Costituzione, è avvalorata da significative indicazioni normative, anche di natura sovranazionale, quali l?art. 2, n. 100, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, dove si enuncia la direttiva della riparazione dell?ingiusta detenzione, senza alcuna distinzione o limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ?ragioni? dell?ingiustizia; ovvero come l?alinea dell?art. 2 della citata legge delega, il quale stabilisce che il nuovo codice deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall?Italia relative ai diritti della persona e al processo penale, tra le quali la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, che prevedono rispettivamente, nell?art. 5, paragrafo cinque, e nell?art. 9, paragrafo cinque, il diritto ad un indennizzo in caso di detenzione illegale, senza alcuna limitazione. Non è fondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24 della Costituzione. ? Sulla sussistenza del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora esso si ricolleghi alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione 'ex post', v. le richiamate sentenze n. 446/1997, n. 109/1999, n. 284/2003 e n. 230/2004.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 314

Pronuncia 230/2004Depositata il 16/07/2004

Processo penale - Errori giudiziari - Ingiusta detenzione - Imputato prosciolto in relazione ad un fatto per il quale è già intervenuto un giudicato - Equa riparazione - Ritenuta esclusione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai casi in cui il proscioglimento è dichiarato con le formule di cui al primo comma dell?art. 314 cod. proc. pen., lesione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega, lesione del principio solidaristico e della garanzia inviolabile della libertà personale - Non fondatezza della questione.

L?art. 314 del codice di procedura penale, censurato nella parte in cui non consente il riconoscimento di un?equa riparazione anche a chi abbia subito un periodo di custodia cautelare per un fatto dal quale sia stato poi prosciolto ai sensi dell?art. 649 dello stesso codice, va interpretato in senso conforme al fondamento solidaristico della riparazione per l?ingiusta detenzione, per cui può affermarsi che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione si ricollega alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione 'ex post'. Di conseguenza, se può convenirsi con il remittente allorquando esclude che l?ipotesi sottoposta alla sua cognizione ? e consistente nella emissione di una ordinanza di custodia cautelare per un fatto per il quale il destinatario del provvedimento restrittivo è già stato giudicato e ha addirittura scontato la pena inflitta con precedente sentenza di condanna ? possa essere ricondotta alla previsione di cui all?art. 314, comma 1, cod. proc. pen., stante la tassatività delle ipotesi di proscioglimento nel merito in quella disposizione considerate quale presupposto per il diritto all?equa riparazione, non è invece condivisibile la conclusione del giudice 'a quo' per quanto riguarda l?affermata impossibilità di ricondurre la fattispecie al suo esame tra quelle per le quali l?art. 314, comma 2, configura la possibilità della riparazione per l?ingiusta detenzione, posto che tale disposizione ? che prevede che il diritto all?equa riparazione spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile sia accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. ? non esclude che l'accertamento negativo circa la sussistenza di dette condizioni consegua in modo implicito ad una sentenza irrevocabile che accerti che l?azione penale non poteva essere esercitata perché preclusa da precedente giudicato, visto che non può non concludersi che anche la misura cautelare disposta per il medesimo fatto per il quale l?imputato era già stato giudicato risulta priva dei requisiti che ne legittimano l?adozione, stante l?evidente nesso di strumentalità dell?azione cautelare rispetto all?azione penale. Non è fondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 76 della Costituzione. ? Sulla sussistenza del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora esso si ricolleghi alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione 'ex post', v. le richiamate sentenze n. 446/1997, n. 109/1999 e n. 284/2003.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 314

Pronuncia 284/2003Depositata il 30/07/2003

Processo penale - Riparazione per l?ingiusta detenzione - Limitazione del diritto ai soli casi in cui la carcerazione patita derivi da un ordine di esecuzione originariamente illegittimo e non anche nei casi in cui essa dipenda dalla mancata revoca, per un fatto sopravvenuto, di un ordine pur inizialmente legittimo - Non fondatezza della questione.

Non è di ostacolo all'applicazione dell'art. 314 del codice di procedura penale ? censurato nella parte in cui limita la possibilità di ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione esclusivamente in relazione alla custodia cautelare eventualmente sofferta dagli istanti ingiustamente (e nei casi in cui la carcerazione sia conseguenza di un ordine di carcerazione emesso illegittimamente) e non anche in relazione alle ipotesi di istanti che abbiano subito l'ingiusta detenzione in esecuzione di un ordine di carcerazione inizialmente legittimo ma che, per un fatto sopravvenuto alla sua emissione, andava revocato ? la circostanza che, nel momento dell'adozione dell'ordine di esecuzione, la sussistenza di fatti che lo proibivano o che avrebbero dovuto indurre alla riduzione della pena da scontare fosse ignota. Il diritto alla riparazione della ingiusta detenzione è, infatti, esteso, a seguito della sentenza n. 310 del 1996, anche alle ipotesi di detenzione subita sulla base di un ordine di esecuzione erroneo, essendo il giudice della riparazione tenuto a verificare soltanto, con valutazione 'ex post', se la pena indicata nell'ordine di esecuzione non fosse già stata espiata, in tutto o in parte, per lo stesso fatto, all'estero, e ciò proprio perché in tale caso quella pena, sin dall'inizio, non poteva essere posta in esecuzione nella sua interezza. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 314

Pronuncia 191/2002Depositata il 10/05/2002

Processo penale - Procedimento per la riparazione di ingiusta detenzione - Possibilità di una sospensione, in attesa della definizione del processo in cui è stata pronunciata sentenza di condanna, ovvero possibilità di una restituzione allo stato dell?indennizzo indebitamente ricevuto - Prospettata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Carattere alternativo della prospettazione della questione - Manifesta inammissibilità.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. sollevata in riferimento all?art. 3 Cost. << nella parte in cui non prevedono che la Corte d?appello, ove risulti che il soggetto che ha proposto istanza ai sensi dell?art. 314 cod. proc. pen. è stato condannato (in altro procedimento) con sentenza non ancora definitiva ad una pena di durata non inferiore a quella della custodia cautelare sofferta ingiustamente, debba sospendere il procedimento in attesa che venga definito quello nell?ambito del quale è stata pronunciata la sentenza di condanna (ovvero nella parte in cui non prevedono, quantomeno, che l?interessato sia obbligato a restituire allo Stato l?indennizzo ricevuto, qualora ottenga successivamente il ?computo? della custodia cautelare ingiustamente sofferta ai fini della determinazione della pena da eseguire)>> atteso il carattere alternativo in cui la questione è stata sollevata. - V. sentenza n. 248/1992. - V. ordinanze n. 107/2001; n. 78 e n. 7/2000; n. 286/1999; n. 449, n. 384 e n. 146/1998; n. 73/1995.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 109/1999Depositata il 02/04/1999

SENT. 109/99. PROCESSO PENALE - DIRITTO AD EQUA RIPARTIZIONE PER INGIUSTA CUSTODIA CAUTELARE - OMESSA PREVISIONE DEL DIRITTO AD EQUA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE PATITA A SEGUITO DELLE MISURE PRECAUTELARI DELL'ARRESTO IN FLAGRANZA E DEL FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 13, 24 E 76 COST. - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2, 3, 13, 24 e 76 Cost. (in relazione all'art. 2 punto 100 l. 16 febbraio 1987 n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale): - l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevede che chi e' stato prosciolto con sentenza irrevocabile perche' il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagraza o di fermo di indiziati di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare; - l'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida; sia perche', con riferimento all'art. 3 Cost., la diversita' della situazione di chi abbia subito detenzione a causa di una misura cautelare, rispetto a quelle di chi sia stato colpito da un provvedimento di arresto o fermo, non e' tale da giustificare un trattamento cosi' discriminatorio, al punto che la prima situazione sia ritenuta meritevole di equa riparazione e la seconda, pur se ricorrano presupposti analoghi, venga invece dal legislatore completamente ignorata; sia perche', con riferimento agli altri parametri costituzionali evocati, in una materia che non tollera franchigie temporali di alcuna autorita', l'arresto o il fermo sono trattati dal legislatore, ai fini dell'equa riparazione, come se fossero provvedimenti che non ledono la liberta' personale; sia perche', con specifico riferimento all'art. 76 Cost. (in relazione all'art. 2, punto 100, l. n. 81/1987), nella legge di delegazione e' ben presente l'esigenza che tutte le offese arrecate alla liberta' personale mediante "ingiusta detenzione" siano riparate, indipendentemente dalla durata di queste e quale che sia l'autorita' dalla quale la restrizione provenga (e cio', conformemente all'art. 5, comma quinto, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848, il quale prevede espressamente il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzioni di sorta); sia, infine, perche', con specifico riferimento agli artt. 2 e 13 Cost., e' gia' stato posto in luce il fondamento squisitamente solidaristico della riparazione per l'ingiusta detenzione ed e' stato chiarito che, in presenza di una lesione della liberta' personale rivelatasi comunque ingiusta con accertamento "ex post", in ragione della qualita' del bene offeso si deve avere riguardo unicamente alla oggettivita' della lesione stessa. - S. nn. 310/1996 e 446/1997. red.: S. Di Palma

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 314, comma 1
  • codice di procedura penale-Art. 314, comma 2

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.