Pronuncia 284/2003

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 314 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 26 aprile 2002 dalla Corte d'appello di Palermo, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2002. Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 314 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Carlo MEZZANOTTE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Carlo Mezzanotte

Data deposito: Wed Jul 30 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIEPPA

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Massime

Processo penale - Riparazione per l’ingiusta detenzione - Limitazione del diritto ai soli casi in cui la carcerazione patita derivi da un ordine di esecuzione originariamente illegittimo e non anche nei casi in cui essa dipenda dalla mancata revoca, per un fatto sopravvenuto, di un ordine pur inizialmente legittimo - Non fondatezza della questione.

Non è di ostacolo all'applicazione dell'art. 314 del codice di procedura penale – censurato nella parte in cui limita la possibilità di ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione esclusivamente in relazione alla custodia cautelare eventualmente sofferta dagli istanti ingiustamente (e nei casi in cui la carcerazione sia conseguenza di un ordine di carcerazione emesso illegittimamente) e non anche in relazione alle ipotesi di istanti che abbiano subito l'ingiusta detenzione in esecuzione di un ordine di carcerazione inizialmente legittimo ma che, per un fatto sopravvenuto alla sua emissione, andava revocato – la circostanza che, nel momento dell'adozione dell'ordine di esecuzione, la sussistenza di fatti che lo proibivano o che avrebbero dovuto indurre alla riduzione della pena da scontare fosse ignota. Il diritto alla riparazione della ingiusta detenzione è, infatti, esteso, a seguito della sentenza n. 310 del 1996, anche alle ipotesi di detenzione subita sulla base di un ordine di esecuzione erroneo, essendo il giudice della riparazione tenuto a verificare soltanto, con valutazione 'ex post', se la pena indicata nell'ordine di esecuzione non fosse già stata espiata, in tutto o in parte, per lo stesso fatto, all'estero, e ciò proprio perché in tale caso quella pena, sin dall'inizio, non poteva essere posta in esecuzione nella sua interezza. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.