Pronuncia 413/2004

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314, comma 3, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 28 marzo-5 giugno 2003, iscritta al n. 817 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004. F.to: Valerio ONIDA, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito: Thu Dec 23 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ONIDA

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Massime

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - ESTINZIONE DEL REATO PER MORTE DEL REO - ASSOLUZIONE DEI COIMPUTATI PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE - SPETTANZA DEL DIRITTO AGLI EREDI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, LESIONE DEL PRINCIPIO SOLIDARISTICO IN PRESENZA DI UNA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE INGIUSTA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

E’ infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, Cost., dell'art. 314, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevederebbe che la riparazione per l'ingiusta detenzione venga riconosciuta anche «in caso di archiviazione per morte del reo», qualora successivamente sia stata pronunciata nei confronti dei coimputati, sulla base del medesimo materiale probatorio, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Ove si consideri, infatti, alla luce dei principi posti dagli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, Cost., che ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione rileva unicamente una privazione della libertà personale rivelatasi 'a posteriori' comunque ingiusta, gli effetti dell'assoluzione con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, pronunciata nei confronti dei coimputati della persona la cui posizione era stata archiviata per morte, non possono non essere estesi agli eredi di tale soggetto qualora emerga incontrovertibilmente che anch'egli sarebbe stato assolto con la medesima formula adottata per i concorrenti nel reato, se non fosse deceduto prima della conclusione del procedimento: la disposizione censurata va dunque va interpretata nel senso che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione opera anche in favore degli eredi dell'indagato la cui posizione sia stata archiviata per 'morte del reo', qualora nella sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nei confronti dei coimputati risulti accertata l'insussistenza del fatto a lui addebitato. - Sull’ambito di applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen., cfr. le sentenze n. 310/1996, n. 446/1997, n. 109/1999, n. 284/2003, nn. 230 e 231/2004.