Pronuncia 109/1999

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 6 ed il 28 novembre 1997 dalla Corte d'appello di Firenze, iscritte ai nn. 77 e 78 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1998. Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 314, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Carlo Mezzanotte

Data deposito: Fri Apr 02 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 109/99. PROCESSO PENALE - DIRITTO AD EQUA RIPARTIZIONE PER INGIUSTA CUSTODIA CAUTELARE - OMESSA PREVISIONE DEL DIRITTO AD EQUA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE PATITA A SEGUITO DELLE MISURE PRECAUTELARI DELL'ARRESTO IN FLAGRANZA E DEL FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 13, 24 E 76 COST. - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2, 3, 13, 24 e 76 Cost. (in relazione all'art. 2 punto 100 l. 16 febbraio 1987 n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale): - l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevede che chi e' stato prosciolto con sentenza irrevocabile perche' il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagraza o di fermo di indiziati di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare; - l'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida; sia perche', con riferimento all'art. 3 Cost., la diversita' della situazione di chi abbia subito detenzione a causa di una misura cautelare, rispetto a quelle di chi sia stato colpito da un provvedimento di arresto o fermo, non e' tale da giustificare un trattamento cosi' discriminatorio, al punto che la prima situazione sia ritenuta meritevole di equa riparazione e la seconda, pur se ricorrano presupposti analoghi, venga invece dal legislatore completamente ignorata; sia perche', con riferimento agli altri parametri costituzionali evocati, in una materia che non tollera franchigie temporali di alcuna autorita', l'arresto o il fermo sono trattati dal legislatore, ai fini dell'equa riparazione, come se fossero provvedimenti che non ledono la liberta' personale; sia perche', con specifico riferimento all'art. 76 Cost. (in relazione all'art. 2, punto 100, l. n. 81/1987), nella legge di delegazione e' ben presente l'esigenza che tutte le offese arrecate alla liberta' personale mediante "ingiusta detenzione" siano riparate, indipendentemente dalla durata di queste e quale che sia l'autorita' dalla quale la restrizione provenga (e cio', conformemente all'art. 5, comma quinto, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848, il quale prevede espressamente il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzioni di sorta); sia, infine, perche', con specifico riferimento agli artt. 2 e 13 Cost., e' gia' stato posto in luce il fondamento squisitamente solidaristico della riparazione per l'ingiusta detenzione ed e' stato chiarito che, in presenza di una lesione della liberta' personale rivelatasi comunque ingiusta con accertamento "ex post", in ragione della qualita' del bene offeso si deve avere riguardo unicamente alla oggettivita' della lesione stessa. - S. nn. 310/1996 e 446/1997. red.: S. Di Palma

Parametri costituzionali