Articolo 602 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 435/1990Depositata il 10/10/1990
La ratio della direttiva n. 93, quale emerge dalla legge delega e dai lavori preparatori, e' quella di accelerare la definizione del processo con l'adozione di un rito abbreviato, ma a patto che siano in discussione questioni attinenti alla pena e non anche alla responsabilita'. Ritenere che l'accordo tra le parti possa far travalicare tale limite significa infatti supporre che il legislatore delegante abbia inteso derogare indiscriminatamente, nella materia degli appelli, al generale principio della pubblicita' nella trattazione del merito dei procedimenti penali. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi l'art. 599, quarto comma, del nuovo codice di rito, nonche' il successivo quinto comma ed il secondo comma dell'art. 602 - che presuppongono il primo - in quanto eccedenti i limiti della delega, nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599. Il richiamo ad esso dell'art. 245 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, va inteso di conseguenza.
Norme citate
- codice di procedura penale 1988 (disp. att.)-Art. 245, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 599, comma 5
- codice di procedura penale-Art. 599, comma 4
- codice di procedura penale-Art. 602, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 77
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 6
- legge-Art. 2
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.