Articolo 7 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 208/1998Depositata il 03/06/1998
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2, n. 12, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, e 7, comma 2, lett. g) del codice di procedura penale, in forza dei quali sono compresi nella competenza per materia del pretore, oltre ai reati per cui il massimo di pena non supera i quattro anni, in applicazione del criterio qualitativo, altri delitti, specificamente indicati - come la rissa aggravata di cui all'art. 588, secondo comma, cod. pen., contestata nel giudizio 'a quo' - per cui la pena prevista oltrepassa il limite quantitativo. Invero - a parte che nella ordinanza di rimessione non si indica quali siano i delitti di pari gravita' rispetto ai quali si verificherebbe la denunciata disparita' di trattamento - come la Corte ha gia' piu' volte affermato, nel decidere identiche o analoghe questioni, rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la ripartizione, effettuata nei limiti della ragionevolezza, della competenza per materia tra i diversi giudici, senza che la differente composizione dell'organo giudicante per i diversi reati o la semplificazione del procedimento determini una disparita' di trattamento tra cittadini. Ne', rispetto a quelli gia' esaminati e respinti in tali pronunce, si prospettano nel caso profili o argomenti nuovi. - O. nn. 423/1997, 257/1995, 139/1997. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 7, comma 2
- legge-Art. 2 N. 12
Parametri costituzionali
Pronuncia 423/1997Depositata il 18/12/1997
Sono manifestamente infondate, con riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2 n. 12 l. 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art. 7, comma 2, lett. a), b), f), g) ed i) cod. proc. pen. - che attribuiscono al pretore la competenza a giudicare i delitti di violenza a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.), resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.), rissa aggravata (art. 588, comma 2, cod. pen.) e violazione di domicilio aggravata (art. 614, comma 4, cod. pen.), puniti tutti con una pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, limite entro cui, secondo il criterio basato sulla quantita' della pena edittale, e' competente il giudice monocratico - in quanto rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la ripartizione, effettuata nei limiti della ragionevolezza, della competenza per materia tra i diversi giudici, senza che determini una disparita' di trattamento tra cittadini la differente composizione dell'organo giudicante per i diversi reati o la semplificazione del procedimento. - O. nn. 257/1995 e 139/1997. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 7, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 7, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 7, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 7, comma 2
- legge-Art. 2 N. 12
- codice di procedura penale-Art. 7, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 139/1997Depositata il 16/05/1997
Sono manifestamente infondate, con riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 12, l. 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art. 7, comma 2, lett. h), l), m), n) cod. proc. pen. - che attribuiscono alla competenza del pretore alcuni delitti tutti puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni di reclusione - in quanto rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la ripartizione, effettuata nei limiti della ragionevolezza, della competenza per materia tra i diversi giudici, senza che determini una disparita' di trattamento fra i cittadini la differente composizione dell'organo giudicante per i diversi reati o la semplificazione del procedimento. - O. n. 257/1995. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 7, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 7, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 7, comma 2
- legge-Art. 2 N. 12
- codice di procedura penale-Art. 7, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 257/1995Depositata il 16/06/1995
L'art. 2, n. 12, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prevede l'attribuzione alla cognizione per materia del pretore - sulla base della pena edittale e della qualita' del reato - di tutte le contravvenzioni e dei delitti punibili con la sola multa o con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonche' di altri delitti da indicare specificamente, delimita sufficientemente la discrezionalita' del legislatore delegato, tenuto anche conto del complesso dei criteri direttivi impartiti e delle ragioni e finalita' generali della delega. Nel definire in tal modo i criteri per la ripartizione della competenza per materia nel processo penale, il legislatore delegante ha tenuto conto della linea di tendenza volta ad aumentare il numero dei reati di competenza del pretore, considerando che nel nuovo processo e' venuto meno l'ostacolo costituito dal cumulo, nel pretore stesso, delle funzioni requirenti e giudicanti, sicche' il criterio generale della semplificazione ha consentito di ricorrere ragionevolmente alla snellezza e celerita' del processo pretorile per reati in relazione ai quali le indagini non siano con esso incompatibili. - V. massime B, C, D, E, F. red.: G. Conti
Norme citate
- legge-Art. 2 N. 12
- codice di procedura penale-Art. 7
Pronuncia 257/1995Depositata il 16/06/1995
L'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, che stabilisce la competenza del pretore per giudicare del delitto di truffa aggravata, non eccede i principi e criteri direttivi della delega. Nell'attribuire al pretore, gia' competente secondo il criterio quantitativo della pena per il reato di truffa (art. 640, primo comma, del co dice penale), anche la competenza in ordine all'ipotesi di truffa aggravata (art. 640, secondo comma, del codice penale) non irragionevolmente e' stata considerata prevalente, ai fini della semplificazione del processo, l'attrazione della competenza nell'ambito di quella gia' prevista per il reato base. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale). - V. massime A, C, D, E, F. red.: G. Conti
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 7, comma 2
Parametri costituzionali
- legge-Art. 2
- Costituzione-Art. 76
Pronuncia 257/1995Depositata il 16/06/1995
L'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, che stabilisce la competenza del pretore per giudicare del delitto di truffa aggravata, non contrasta con il principio del giudice naturale precostituito per legge, giacche' tale principio richiede che la competenza degli organi giurisdizionali sia predeterminata e sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio mediante la precostituzione per legge del giudice in base a criteri fissati in anticipo e non in vista di singole controversie, mentre non assume rilievo la presunta maggiore o minore idoneita' o qualificazione che possa essere rivendicata o riconosciuta all'uno o all'altro organo della giurisdizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, lette ra m), del codice di procedura penale). - V. massime A, B, D, E, E. Sul principio del giudice naturale v. S. n. 460/94; O. n. 130/95. red.: G. Conti
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 7, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 257/1995Depositata il 16/06/1995
L'attribuzione alla cognizione del pretore, anziche' a quella del tribunale, del delitto di truffa aggravata previsto dall'art. 640, secondo comma, del codice penale non e' in contrasto con il principio costituzionale del diritto di difesa, giacche' la difesa si svolge e si sviluppa in un complesso di presenze attive ed efficaci dell'imputato, che lo accompagnano in ogni stato e fase del processo, qualunque sia il giudice chiamato a decidere in base alla ripartizione delle competenze. Inoltre, nessuna violazione del diritto di difesa e' determinata dalla mancanza dell'udienza preliminare nel procedimento dinanzi al pretore, essendo tra l'altro comunque consentita l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita', ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale). - V. massime A, B, C, E, F. Sul contenuto di diritto di difesa, v. S. n. 72/76. Sulla mancanza dell'udienza preliminare nel procedimento pretorile, v. O. n. 22/95. red.: G. Conti x
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 7, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 257/1995Depositata il 16/06/1995
L'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, che stabilisce la competenza del pretore per giudicare del delitto di truffa aggravata, non contrasta con il principio di eguaglianza, non essendo irragionevole la determinazione della competenza dei diversi organi di giurisdizione, operata dal legislatore nell'ambito di valutazioni di natura politica. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale). - V. massime A, B, C, D, F. red.: G. Conti
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 7, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 257/1995Depositata il 16/06/1995
L'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, che stabilisce la competenza del pretore per giudicare del delitto di truffa aggravata, non contrasta con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, che, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo alla materia dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e quindi ai criteri di ripartizione delle competenze tra organi giudiziari. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale). - V. massime A, B, C, D, E. V. S. nn. 428 e 376/93; O. nn. 275/94, 39/75. red.: G. Conti
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 7, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.