Articolo 674 - CODICE PROCEDURA PENALE

La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e' disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
((
Il giudice dell'esecuzione provvede altresi' alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale.
))
Caricamento annuncio...

Massime della Corte Costituzionale

Caricamento massime...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.