Articolo 106 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 55/2003Depositata il 28/02/2003
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude che uno stesso difensore possa assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen. Infatti quanto alla censura concernente una irragionevole disparità di trattamento tra i collaboratori di giustizia e gli imputati comuni, la norma censurata si riferisce a tutti gli imputati che abbiano reso dichiarazioni 'erga alios', a prescindere dalla circostanza che rivestano la qualità di collaboratori di giustizia; quanto alla lesione del diritto di difesa, la libertà di scelta del difensore può subire limitazioni dettate sia da esigenze di funzionalità dell'organizzazione giudiziaria, sia dal contemperamento con altri interessi, anche processuali, meritevoli di tutela, purché i limiti posti dal legislatore siano frutto di scelte discrezionali non irragionevoli e comunque tali da assicurare una possibilità di scelta del difensore sufficientemente ampia. - Analoga questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 214/2002.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 106, comma 4
- legge-Art. 16, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 214/2002Depositata il 23/05/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude che uno stesso difensore possa assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in un procedimento connesso o collegato. Infatti, da un lato, le censure prospettate si basano sull'erroneo presupposto interpretativo che l'incompatibilità ad assumere la difesa di più imputati si riferisca solo alle dichiarazioni accusatorie, mentre il tenore testuale della disposizione consente di ritenere incluse nel suo ambito di operatività anche dichiarazioni che si risolvono a favore di altro imputato; dall'altro, la finalità di assicurare la genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni appare ragionevolmente soddisfatta da una disciplina che tende ad evitare che la scelta di un difensore comune possa risolversi obiettivamente in veicolo di circolazione tra più imputati del contenuto delle dichiarazioni rese sulla responsabilità di altri imputati. - Sulla libertà di scelta del difensore e sulla possibilità di imporre limitazioni per il contemperamento con altri interessi, v. citata sentenza n. 54/1977. - Con riferimento alle limitazioni dell'ambito territoriale entro cui operare la scelta, v. citate sentenza n. 394/2000, ordinanze n. 79/2001 e n. 139/2002.
Norme citate
- legge-Art. 16, comma 1
- codice di procedura penale-Art. 106, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 522/1995Depositata il 28/12/1995
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la norma di cui si chiede l'introduzione con una sentenza additiva risulta gia' compresa nel contenuto della disposizione impugnata, dato che l'incompatibilita' tra le posizioni difensive di piu' imputati nello stesso processo - la quale e' alla base del divieto espressamente formulato nell'art. 106, primo co., cod. proc. pen., posto a presidio della effettivita' della difesa - deve ritenersi altresi' sussistente nell'ipotesi in cui il coimputato in posizione incompatibile sia nominato difensore dell'altro imputato. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 106, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.