Articolo 578-bis - CODICE PROCEDURA PENALE
Quando e' stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge ((o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale)), il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilita' dell'imputato.
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