Articolo 65 - CODICE PROCEDURA PENALE

L'autorita' giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le e' attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non puo' derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.
Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.
Se la persona rifiuta di rispondere, ne e' fatta menzione nel verbale. Nel verbale e' fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.
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Massime della Corte Costituzionale

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