Articolo 190 - CODICE PROCEDURA PENALE

Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.
La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.
I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.
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Massime della Corte Costituzionale

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