Articolo 190 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (nella parte in cui non consente alla parte civile, ma solo all'imputato ed al P.M., il diritto all'ammissione delle prove indicate a carico dell'imputato sui fatti oggetto della prova a discarico), in quanto: con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la non equiparabilita' tra parti principali e necessarie del processo penale (P.M. ed imputato) e parte civile, la cui presenza e' solo eventuale, nonche' tra gli interessi di cui ciascuna e' rispettivamente portatrice giustifica il diverso trattamento in ordine all'ammissione delle prove 'ex' art. 495, comma 2; con riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., la disposizione impugnata non preclude affatto alla parte civile di presentare anch'essa le proprie richieste. red.: S. Di Palma