Pronuncia 532/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 2, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1994 dal Pretore di Milano, sezione distaccata di Legnano, nel procedimento penale a carico di Bassani Aurora, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Milano, sezione distaccata di Legnano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Ferri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 532/95. PARTE CIVILE - GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - PROVA DEL REATO - DIRITTO DELL'IMPUTATO E DEL P.M. ALL'AMMISSIONE DELLA PROVA CONTRARIA - OMESSA PREVISIONE DI TALE POTERE PROCESSUALE PER LA PARTE CIVILE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INFONDATEZZA.

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (nella parte in cui non consente alla parte civile, ma solo all'imputato ed al P.M., il diritto all'ammissione delle prove indicate a carico dell'imputato sui fatti oggetto della prova a discarico), in quanto: con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la non equiparabilita' tra parti principali e necessarie del processo penale (P.M. ed imputato) e parte civile, la cui presenza e' solo eventuale, nonche' tra gli interessi di cui ciascuna e' rispettivamente portatrice giustifica il diverso trattamento in ordine all'ammissione delle prove 'ex' art. 495, comma 2; con riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., la disposizione impugnata non preclude affatto alla parte civile di presentare anch'essa le proprie richieste. red.: S. Di Palma