Articolo 333 - CODICE PROCEDURA PENALE
Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio puo' farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia e' obbligatoria.
La denuncia e' presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se e' presentata per iscritto, e' sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
Delle denunce anonime non puo' essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.