Articolo 329 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
La scelta operata dal legislatore a tutela e realizzazione di altri interessi che ha ritenuto di dover privilegiare, quali quelli della speditezza del processo penale e del mantenimento del segreto che copre gli atti raccolti nella fase delle indagini preliminari, giustifica pienamente la mancata previsione di un'apposita udienza, prima di quella preliminare, nella quale il giudice penale possa decidere sull'istanza di assegnazione di una somma di danaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale avanzata dalla parte civile gia' costituita. Non e', infatti, del tutto precluso l'esercizio della funzione giurisdizionale in sede penale e non sussiste la impossibilita' del giudice di decidere su una istanza legittimamente propostagli in quanto sono solo regolati i tempi del procedimento; ne' peraltro, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento dei danni nel processo penale e' l'unico strumento di tutela giurisdizionale del diritto del danneggiato, atteso che, per l'art. 75, l'azione anteriormente proposta in sede civile prosegue se non e' trasferita in sede penale allo stesso modo di quella iniziata quando non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile. Neppure risulta violato l'art. 3 della Costituzione in quanto le situazioni poste a raffronto, quella in esame e quella della concessione del sequestro penale o del dissequestro per cui sono previste apposite udienze, sono nettamente diverse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 79 del codice di procedura penale e 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in relazione agli artt. 329 e 335 del codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme escludono che il giudice penale possa, nel corso delle indagini preliminari, decidere sulla istanza di asegnazione di una somma di denaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 102, primo comma della Costituzione). - In tema di azione civile nel processo penale e di interesse alla speditezza di quest'ultimo: S. n. 443/1990; - Sui tempi per la richiesta della provvisionale nel vecchio rito: S. n. 14/1976.