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Pronuncia 192/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79 del codice di procedura penale e 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore natanti), in relazione agli artt. 329 e 335 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Pistoia nel procedimento penale a carico di Tesi Brunero, iscritta al n. 656 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 del codice di procedura penale e 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore natanti), in relazione agli artt. 329 e 335 del codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme escludono che il giudice penale possa, nel corso delle indagini preliminari, decidere sulla istanza di assegnazione di una somma di denaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Greco

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

Massime

SENT. 192/91. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - RICHIESTA DI PROVVISIONALE - OMESSA PREVISIONE DI UN'UDIENZA APPOSITA AVANTI AL G.I.P. - IMPOSSIBILITA', PER L'OBBLIGO DEL SEGRETO VIGENTE IN TAL FASE, DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DEL P.M. AL G.I.P. - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DELL'ESERCIZIO DI FUNZIONE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI DISCIPLINA RISPETTO AD ANALOGHE SITUAZIONI (SEQUESTRO PENALE E DISSEQUESTRO) - INSUSSISTENZA - PREVALENZA DI ALTRI INTERESSI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La scelta operata dal legislatore a tutela e realizzazione di altri interessi che ha ritenuto di dover privilegiare, quali quelli della speditezza del processo penale e del mantenimento del segreto che copre gli atti raccolti nella fase delle indagini preliminari, giustifica pienamente la mancata previsione di un'apposita udienza, prima di quella preliminare, nella quale il giudice penale possa decidere sull'istanza di assegnazione di una somma di danaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale avanzata dalla parte civile gia' costituita. Non e', infatti, del tutto precluso l'esercizio della funzione giurisdizionale in sede penale e non sussiste la impossibilita' del giudice di decidere su una istanza legittimamente propostagli in quanto sono solo regolati i tempi del procedimento; ne' peraltro, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento dei danni nel processo penale e' l'unico strumento di tutela giurisdizionale del diritto del danneggiato, atteso che, per l'art. 75, l'azione anteriormente proposta in sede civile prosegue se non e' trasferita in sede penale allo stesso modo di quella iniziata quando non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile. Neppure risulta violato l'art. 3 della Costituzione in quanto le situazioni poste a raffronto, quella in esame e quella della concessione del sequestro penale o del dissequestro per cui sono previste apposite udienze, sono nettamente diverse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 79 del codice di procedura penale e 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in relazione agli artt. 329 e 335 del codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme escludono che il giudice penale possa, nel corso delle indagini preliminari, decidere sulla istanza di asegnazione di una somma di denaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 102, primo comma della Costituzione). - In tema di azione civile nel processo penale e di interesse alla speditezza di quest'ultimo: S. n. 443/1990; - Sui tempi per la richiesta della provvisionale nel vecchio rito: S. n. 14/1976.