Articolo 40 - CODICE PROCEDURA PENALE
Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello;
su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. (90) ((90a))
Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
Non e' ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
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