Articolo 645 - CODICE PROCEDURA PENALE
La domanda di riparazione e' proposta, a pena di inammissibilita', entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed e' presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza.
Le persone indicate nell'articolo 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell'articolo 638 ovvero giovarsi della domanda gia' proposta da altri. Se la domanda e' presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'indicazione degli altri aventi diritto.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.