Articolo 297 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 233/2011Depositata il 22/07/2011
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. La preclusione all'applicazione del meccanismo di retrodatazione dei termini, connessa alla formazione del giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare in data anteriore a quella di adozione della seconda ordinanza, vìola l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento tra imputati che versano in situazioni eguali. In particolare, i coimputati dei medesimi reati si vedrebbero negato o riconosciuto il diritto alla scarcerazione, a seconda che nei loro confronti si sia formato o meno il giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare, col risultato, tra l'altro, di penalizzare coloro che abbiano scelto riti alternativi e omesso di impugnare la sentenza di condanna. La medesima preclusione vìola, altresì, l'art. 13, quinto comma, Cost., poiché rende possibile l'elusione dei limiti massimi di durata della custodia cautelare che invece sono predeterminati dal legislatore e che non possono risultare dipendenti da circostanze accidentali estranee alle esigenze di garanzia della libertà personale dell'imputato nel corso del processo. Resta assorbita la censura formulata dal giudice a quo in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 297, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 445/2007Depositata il 21/12/2007
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13, comma 5, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il divieto delle contestazioni a catena si applichi anche a fatti diversi non connessi, oggetto di indagine in procedimenti separati ma pendenti presso la stessa autorità giudiziaria, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza per il secondo fatto, commesso prima dell'emissione della prima ordinanza, fossero già desumibili dagli atti del relativo procedimento al momento dell'emissione della stessa ordinanza. Il rimettente ha infatti omesso di valutare se esistesse la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme alla Costituzione, nel senso, affermato dalla Corte di Cassazione, che «quando in differenti procedimenti, non legati da connessione qualificata, vengono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, è da ritenere che i termini della seconda ordinanza debbano decorrere dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero». - Sulla manifesta inammissibilità di questioni sollevate senza la previa verifica della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, v. la citata ordinanza n. 129/2007.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 297, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 408/2005Depositata il 03/11/2005
E? costituzionalmente illegittimo l?art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza. Il regime di garanzia (meccanismo legale di retrodatazione automatica dei termini) approntato dal legislatore nel caso in cui tra i diversi titoli sussista un nesso di connessione qualificata, dovrà operare anche in tutti i casi di reati diversi non avvinti da una connessione ?qualificata?, purché al momento dell?emissione della prima ordinanza, siano desumibili dagli atti gli elementi che legittimano l?emissione delle ordinanze successive, non potendo, la durata della custodia, dipendere da una imponderata valutazione soggettiva degli organi titolari del ?potere cautelare?.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 297, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 244/2003Depositata il 15/07/2003
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell?articolo 297, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall?articolo 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332, sollevata in riferimento all?art. 13, ultimo comma, della Costituzione, in quanto disciplini, in caso di pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi in rapporto di connessione qualificata, la decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare. Stando, infatti, alla formulazione di entrambi i dispositivi delle ordinanze di remissione, forse per un errore imputabile alla trascrizione, si censura una norma che non si ricava dal tenore letterale della disposizione censurata, alla quale viene così attribuita una portata prescrittiva che essa non possiede, potendosi ipotizzare ? ai fini dell'individuazione dell?esatta consistenza del quesito proposto ? che il remittente abbia voluto riproporre, nella sostanza, attraverso un dispositivo modulato alla stregua di quello dell?ordinanza che ha introdotto il giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 89 del 1996, la medesima questione. Né a chiarire l?intendimento del remittente soccorrono le argomentazioni della parte motiva delle ordinanze, nella quale, tra incertezze e contraddizioni, può ipotizzarsi che sia stata, invece, ribadita l?enunciazione della sentenza n. 89 del 1996: senza che, tuttavia, in tal caso, vi fosse alcuna necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, non essendo certo preclusa ai giudici comuni l?interpretazione della legge in conformità alla Costituzione.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 297, comma 3
- legge-Art. 12
Parametri costituzionali
Pronuncia 151/2003Depositata il 09/05/2003
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 13, quinto comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, per le ipotesi di provvedimenti cautelari "a catena" restrittivi della libertà personale, i termini di custodia, commisurati alla più grave delle contestazioni, decorrano dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza anche nei casi in cui i fatti che ne costituiscono il fondamento e quelli posti a base della successiva misura siano tra loro in rapporto di connessione non qualificata. Infatti il giudice 'a quo' - indotto a sollevare la questione allo scopo di sottrarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione al quale era vincolato come giudice di rinvio - non espone le ragioni per le quali nella fattispecie al suo esame non sussisterebbe alcun rapporto di connessione qualificata tra i delitti oggetto delle due ordinanze cautelari, così da rendersi necessaria una sentenza additiva della Corte.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 297, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 20/1999Depositata il 05/02/1999
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, codice di procedura penale, in quanto identica questione e' gia' stata dichiarata non fondata con sent. n. 89 del 1996 e non sono stati addotti argomenti nuovi o diversi da quelli gia' esaminati. - S. n. 89/1996.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 297, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 453/1997Depositata il 30/12/1997
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede, in presenza di piu' ordinanze che dispongono la custodia cautelare per reati in rapporto di connessione qualificata, l'unificazione del relativo termine di durata per la fase del giudizio di primo grado, anche nell'ipotesi in cui il termine di fase sia unico, per essere stato il rinvio a giudizio disposto col medesimo provvedimento - in quanto <<il giudice 'a quo' parte dalla erronea premessa interpretativa di ritenere che, in ipotesi di piu' reati legati da connessione qualificata, il termine di fase sia ragguagliato per tutti i reati a quello previsto per l'imputazione piu' grave, anche se per essa non venga pronunciata condanna>>, finendo per obliterare completamente le conseguenze che, invece, immediatamente scaturiscono sul piano cautelare dalla sentenza di proscioglimento. Invero, la perdita di efficacia del titolo custodiale che consegue, a norma dell'art. 300, comma 1, del codice di rito, alla pronuncia della sentenza di proscioglimento per un determinato reato non puo' non riflettersi sul computo dei termini di fase relativi agli altri reati che presentino con il primo il qualificato nesso di collegamento dal quale scaturisce l'operativita' della norma denunciata; sicche' ove per tali reati i termini di custodia cautelare siano stati non ragguagliati alla pena stabilita dalla legge per ciascuno di essi, ma commisurati alla imputazione piu' grave, il proscioglimento da tale imputazione e, dunque, il venir meno dei relativi effetti cautelari, automaticamente dissolve il nesso tra i reati evocato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., proprio perche' si tratta di un nesso rilevante ai soli effetti del computo dei termini di durata delle misure e da raccordare, a norma dell'art. 303, comma 1, lettera b), dello stesso codice alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado. - Cfr. S. n. 89/1996 red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 297, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 349/1996Depositata il 18/10/1996
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in quanto identica questione e' gia' stata dichiarata non fondata e non sono stati dedotti argomenti nuovi o diversi da quelli gia' esaminati. - S. n. 89/1996; ord. n. 221/1996. Red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 297, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 221/1996Depositata il 25/06/1996
Manifesta infondatezza della questione in quanto la stessa e' stata gia' dichiarata non fondata successivamente all'ordinanza di rimessione e, peraltro, non sono stati dedotti dal giudice rimettente, argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati. - S. n. 89/1996. red.: A. M. Marini
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 297, comma 3
- legge-Art. 12
Parametri costituzionali
Pronuncia 89/1996Depositata il 28/03/1996
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 12 l. 8 agosto 1995, n. 332 (modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa) - nella parte in cui prevede la decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, in ipotesi di pluralita' di ordinanze applicative della misura per fatti connessi, a far tempo dal giorno in cui e' stata eseguita o notificata la prima ordinanza, anche nel caso in cui la notizia dei fatti oggetto del successivo provvedimento coercitivo non risultasse dagli atti all'epoca del primo intervento cautelare; ovvero nella parte in cui esclude qualsiasi rilevanza della tempestivita' della nuova contestazione agli effetti della diversa decorrenza dei termini di custodia cautelare - in quanto, posto che e' la stessa Costituzione (art. 13, comma quinto) ad imporre la previsione di termini di durata della misure cautelari e a presupporre l'inconferenza delle esigenze che dovessero residuare al di la' di un limite temporale certo ed invalicabile, la disposizione impugnata sfugge a qualsiasi censura di irragionevolezza sia perche' il valore che la stessa ha inteso preservare non lascia spazio a disuguaglianze arbitrarie, sia perche' il legislatore ha ricondotto il sistema all'interno di un alveo contrassegnato da garanzie di obbiettivita' e, dunque, di effettivo rispetto del principio di eguaglianza. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 297, comma 3
- legge-Art. 12
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.