Pronuncia 89/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 13 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di Sarlo Mario Pasquale ed altri, iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale dell'anno 1995; Visti gli atti di costituzione di Sarlo Mario e di Schettini Antonio, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Udito l'Avvocato dello Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996. Il presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Thu Mar 28 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 89/96. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI (NELLA SPECIE: CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE) - TERMINE MASSIMO DI DETTA MISURA IN CASO DI PROCEDIMENTO PER PIU' REATI IN RAPPORTO DI CONNESSIONE QUALIFICATA - DECORRENZA DALLA DATA DI PIU' REMOTA CONTESTAZIONE, (CON L'ECCEZIONE DEL SOLO CASO DI INTERVENUTO PROVVEDIMENTO DI RINVIO A GIUDIZIO PER I FATTI DA PIU' TEMPO CONTESTATI) - LAMENTATA APPLICABILITA' ANCHE NEI CASI IN CUI LA NOTIZIA DEI FATTI DI SUCCESSIVA CONTESTAZIONE NON RISULTI DAGLI ATTI ALL'EPOCA DEL PRIMO PROVVEDIMENTO O QUANDO SIA POSSIBILE LA VERIFICA DELLA TEMPESTIVITA' DELLE NUOVE CONTESTAZIONI CAUTELARI - DENUNCIATO IRRAGIONEVOLE UGUAL TRATTAMENTO PER SITUAZIONI DIVERSE E IRRAGIONEVOLE DISTINZIONE TRA SITUAZIONI ASSIMILABILI - INFONDATEZZA.

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 12 l. 8 agosto 1995, n. 332 (modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa) - nella parte in cui prevede la decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, in ipotesi di pluralita' di ordinanze applicative della misura per fatti connessi, a far tempo dal giorno in cui e' stata eseguita o notificata la prima ordinanza, anche nel caso in cui la notizia dei fatti oggetto del successivo provvedimento coercitivo non risultasse dagli atti all'epoca del primo intervento cautelare; ovvero nella parte in cui esclude qualsiasi rilevanza della tempestivita' della nuova contestazione agli effetti della diversa decorrenza dei termini di custodia cautelare - in quanto, posto che e' la stessa Costituzione (art. 13, comma quinto) ad imporre la previsione di termini di durata della misure cautelari e a presupporre l'inconferenza delle esigenze che dovessero residuare al di la' di un limite temporale certo ed invalicabile, la disposizione impugnata sfugge a qualsiasi censura di irragionevolezza sia perche' il valore che la stessa ha inteso preservare non lascia spazio a disuguaglianze arbitrarie, sia perche' il legislatore ha ricondotto il sistema all'interno di un alveo contrassegnato da garanzie di obbiettivita' e, dunque, di effettivo rispetto del principio di eguaglianza. red.: S. Di Palma