Pronuncia 453/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1997 dal tribunale di Genova - sezione per il riesame, nel procedimento penale a carico di Tagliamento Giovanni, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Tue Dec 30 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 453/97. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELATI PERSONALI - REATI IN RAPPORTO DI CONNESSIONE QUALIFICATA - COMPUTO DEL TERMINE DI DURATA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede, in presenza di piu' ordinanze che dispongono la custodia cautelare per reati in rapporto di connessione qualificata, l'unificazione del relativo termine di durata per la fase del giudizio di primo grado, anche nell'ipotesi in cui il termine di fase sia unico, per essere stato il rinvio a giudizio disposto col medesimo provvedimento - in quanto <<il giudice 'a quo' parte dalla erronea premessa interpretativa di ritenere che, in ipotesi di piu' reati legati da connessione qualificata, il termine di fase sia ragguagliato per tutti i reati a quello previsto per l'imputazione piu' grave, anche se per essa non venga pronunciata condanna>>, finendo per obliterare completamente le conseguenze che, invece, immediatamente scaturiscono sul piano cautelare dalla sentenza di proscioglimento. Invero, la perdita di efficacia del titolo custodiale che consegue, a norma dell'art. 300, comma 1, del codice di rito, alla pronuncia della sentenza di proscioglimento per un determinato reato non puo' non riflettersi sul computo dei termini di fase relativi agli altri reati che presentino con il primo il qualificato nesso di collegamento dal quale scaturisce l'operativita' della norma denunciata; sicche' ove per tali reati i termini di custodia cautelare siano stati non ragguagliati alla pena stabilita dalla legge per ciascuno di essi, ma commisurati alla imputazione piu' grave, il proscioglimento da tale imputazione e, dunque, il venir meno dei relativi effetti cautelari, automaticamente dissolve il nesso tra i reati evocato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., proprio perche' si tratta di un nesso rilevante ai soli effetti del computo dei termini di durata delle misure e da raccordare, a norma dell'art. 303, comma 1, lettera b), dello stesso codice alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado. - Cfr. S. n. 89/1996 red.: G. Leo

Parametri costituzionali