Articolo 489 - CODICE PROCEDURA PENALE
( ((Rimedi per l'imputato)) contro il quale si e' proceduto in assenza nell'udienza preliminare).
((
Se vi e' la prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato e' stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullita' del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare.
((2. La nullita' prevista dal comma 1 e' sanata se non e' eccepita dall'imputato che e' comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilita' dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facolta' dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullita' non puo' essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare))
((2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validita' degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato e' restituito nel termine per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto:
b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto.))
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