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Articolo 271 - CODICE PROCEDURA PENALE

I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.
Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo. (253) (260) (263) (267) (270)((275))
Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 , 1-bis e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato. (253) (260) (263) (267) (270)((275))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.