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Pronuncia 135/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 189 e da 266 a 271 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di Di Sarno Giovanni, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 1ª serie speciale, n. 45, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale "degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale e, segnatamente, dell'art. 266, comma 2, del codice di procedura penale", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alba con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Flick Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola

Relatore: Giovanni Maria Flick

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

Massime

Processo penale - Mezzi di ricerca delle prove - Riprese visive o videoregistrazioni nei luoghi di privata dimora (indicati dall?art. 614 cod. pen.) - Mancata estensione della disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti - Prospettata irragionevole differenziazione di garanzie, con lesione della libertà domiciliare - Non fondatezza della questione - Opportunità di un riesame complessivo della materia da parte del legislatore.

E? infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale e segnatamente, dell?art. 266, comma 2, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 14 Cost. tendente all?ottenimento di una pronuncia additiva che allinei la disciplina processuale delle riprese visive in luoghi di privata dimora a quella delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti nei medesimi luoghi. Ed invero, il modello normativo evocato dal giudice 'a quo' come 'tertium comparationis' è inconferente, stante la sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto: la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, da un lato; l?invasione della sfera della libertà domiciliare in quanto tale, dall?altro. L?ipotesi della videoregistrazione che non abbia carattere di intercettazione di comunicazioni potrebbe essere disciplinata soltanto dal legislatore, nel rispetto delle garanzie costituzionali dell?art. 14 Cost.