Articolo 705 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 10/2012Depositata il 20/01/2012
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 705 del codice di procedura penale e dell'articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevedono il rifiuto di consegna e la conseguente possibilità di scontare la pena in Italia del condannato, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, residente o dimorante nel territorio italiano ed ivi stabilmente inserito, del quale sia stata richiesta l'estradizione. Identica questione è già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 274 del 2011, in quanto l'intervento richiesto sarebbe dovuto consistere, secondo la prospettazione di quel rimettente, nell'inserire, nel complesso normativo dell'estradizione, un nuovo caso di rifiuto, mutuato dalla disciplina del MAE: ed anche nella presente questione, il risultato della invocata pronuncia additiva determinerebbe «non più una normativa intertemporale, ma un singolare innovativo meccanismo, diverso tanto dal precedente quanto da quello "a regime", creando un sistema "spurio" anche rispetto alla stessa norma transitoria».
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 705
- legge-Art. 40
Parametri costituzionali
Pronuncia 274/2011Depositata il 21/10/2011
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento: agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione; ai «principi comunitari» di non discriminazione di cui all'art. 12 (ora 18 TFUE) del Trattato, di uniformità di trattamento dei cittadini europei di cui all'art. 17 del Trattato e del diritto di stabilimento riconosciuto dall'art. 18 ( rectius : 21 TFUE) e, pertanto, all'art. 117, primo comma, della Costituzione - dell'art. 705 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede una riserva analoga a quella richiamata dall'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), «nella lettura imposta dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 227 del 2010», qualora la procedura sia attivata tra Stati membri dell'Unione europea e riguardi la richiesta di estradizione di un cittadino dello stesso territorio, «stabilmente inserito in Italia». Il giudice rimettente, infatti, pur invocando nella sostanza l'applicabilità all'estradizione dello speciale motivo di rifiuto di cui all'art. 18, comma 1, lettera r), della legge n. 69 del 2005, che ha dato attuazione alla decisione quadro 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI del Consiglio, omette del tutto di specificare sia la data della decisione definitiva dell'autorità giudiziaria straniera che irrogava la pena per l'esecuzione della quale è stata proposta domanda di estradizione, sia quella della richiesta di estradizione, limitandosi ad indicare il tempus commissi delicti (nel corso del 1999) e la data della sentenza della Corte di appello impugnata. Tali carenze nella descrizione della fattispecie, in violazione del principio di autosufficienza dell'atto di rimessione, precludono il necessario controllo in punto di rilevanza della questione, determinandone la manifesta inammissibilità. - In ordine all'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie quale impedimento al controllo di rilevanza della questione e conseguente causa di manifesta inammissibilità di quest'ultima, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 6 e 3 del 2011; nn. 343, 318 e 85 del 2010; nn. 211, 201 e 191 del 2009.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 705
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 27
- Costituzione-Art. 117
- Trattato CE-Art. 12
- Trattato CE-Art. 17
- Trattato CE-Art. 18
Pronuncia 274/2011Depositata il 21/10/2011
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento: agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione; al diritto alla libera circolazione ed al libero soggiorno negli Stati membri, garantito dall'art. 18 TFUE ( rectius : 21 TFUE) e, pertanto, all'art. 117, primo comma, della Costituzione - dell'art. 705 del codice di procedura penale e dell'art. 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevedono, in una situazione analoga a quella richiamata dall'art. 18, comma 1, lettera r), della medesima legge, che la Corte di appello - in relazione ad una domanda di estradizione presentata dopo il 14 maggio 2005 da uno Stato membro dell'Unione europea, sulla base di una sentenza di condanna, divenuta esecutiva dopo il 1° gennaio 2004, ad una pena privativa della libertà personale, per un reato commesso prima del 7 agosto 2002 - pronunci sentenza contraria alla estradizione di un cittadino di un Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia la residenza o la dimora nel territorio italiano, quando ritenga che tale pena sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno. Secondo la prospettazione del rimettente, invero, l'intervento richiesto alla Corte consisterebbe nell'inserire, nel complesso normativo dell'estradizione, un nuovo caso di rifiuto all'estradizione, evidentemente mutuato dalla disciplina del MAE, alla possibilità che la pena sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno: consentendo, nella fase giurisdizionale del procedimento di estradizione, non solo la possibilità di impedire la « traditio », ma anche di eseguire la pena nel nostro ordinamento conformemente al diritto interno, inserendo nel procedimento di estradizione un'anticipazione di quanto previsto dalle norme sul MAE, previo intervento anche sull'art. 40 della citata legge n. 69 del 2005. Tale risultato prefigurato dal giudice a quo , tuttavia, determinerebbe, non più una normativa intertemporale, ma un singolare innovativo meccanismo, diverso tanto dal precedente quanto da quello «a regime», creando un sistema «spurio» anche rispetto alla stessa norma transitoria. Inoltre, alla prospettazione del giudice a quo potrebbero seguire più soluzioni, parimenti praticabili perché tutte non obbligate costituzionalmente. - Sulla inammissibilità della questione che invochi un risultato di diritto transitorio «spurio», v. la richiamata ordinanza n. 355 del 2003. Sulla inammissibilità conseguente ad una richiesta di pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, v., ex multis , la citata ordinanza n. 193 del 2009.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 705
- legge-Art. 40
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 27
- Costituzione-Art. 117
- Trattato CE-Art. 18
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.