Pronuncia 274/2011

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 705 del codice di procedura penale e dell'art. 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), promossi dalla Corte di cassazione con ordinanze del 14 febbraio e del 25 marzo 2011, iscritte rispettivamente ai nn. 71 e 147 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18 e 28, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705, del codice di procedura penale, sollevata dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 14 febbraio 2011 (r.o. n. 71 del 2011), in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705, del codice procedura penale e dell'art. 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevata dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 25 marzo 2011 (r.o. n. 147 del 2011), in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

Relatore: Giuseppe Tesauro

Data deposito: Fri Oct 21 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: QUARANTA

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Massime

Giudizio a quo - Sopravvenute vicende di fatto relative al rapporto sub iudice - Influenza sul giudizio incidentale di costituzionalità - Esclusione.

- La comunicazione, trasmessa dalla Corte di cassazione, relativa all'intervenuta prescrizione del reato per il quale l'autorità straniera procedeva, non può esplicare effetti sul giudizio di legittimità costituzionale, in quanto questo, «una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato», come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel testo approvato il 7 ottobre 2008. In ordine alla non incidenza delle sopravvenute vicende di fatto relative al rapporto sub iudice sul giudizio incidentale di costituzionalità, v. la sentenza n. 227 del 2010 e, in riferimento all'identica norma contenuta in precedenza nell'art. 22, v. la sentenza n. 244 del 2005 e le ordinanze n. 270 del 2003 e n. 383 del 2002, tutte citate nella pronuncia

Parametri costituzionali

  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 18

Estradizione - Estradizione esecutiva per l'estero - Condannato, cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea, residente o dimorante nel territorio italiano e ivi stabilmente inserito - Rifiuto della consegna e conseguente possibilità di scontare la pena in Italia - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto a coloro che sono sottoposti al regime di consegna del mandato d'arresto europeo (non applicabile, nel caso di specie, in ragione dell'epoca del fatto reato) - Asserita violazione del principio della finalità rieducativa della pena nonché inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Carente descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento: agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione; ai «principi comunitari» di non discriminazione di cui all'art. 12 (ora 18 TFUE) del Trattato, di uniformità di trattamento dei cittadini europei di cui all'art. 17 del Trattato e del diritto di stabilimento riconosciuto dall'art. 18 ( rectius : 21 TFUE) e, pertanto, all'art. 117, primo comma, della Costituzione - dell'art. 705 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede una riserva analoga a quella richiamata dall'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), «nella lettura imposta dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 227 del 2010», qualora la procedura sia attivata tra Stati membri dell'Unione europea e riguardi la richiesta di estradizione di un cittadino dello stesso territorio, «stabilmente inserito in Italia». Il giudice rimettente, infatti, pur invocando nella sostanza l'applicabilità all'estradizione dello speciale motivo di rifiuto di cui all'art. 18, comma 1, lettera r), della legge n. 69 del 2005, che ha dato attuazione alla decisione quadro 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI del Consiglio, omette del tutto di specificare sia la data della decisione definitiva dell'autorità giudiziaria straniera che irrogava la pena per l'esecuzione della quale è stata proposta domanda di estradizione, sia quella della richiesta di estradizione, limitandosi ad indicare il tempus commissi delicti (nel corso del 1999) e la data della sentenza della Corte di appello impugnata. Tali carenze nella descrizione della fattispecie, in violazione del principio di autosufficienza dell'atto di rimessione, precludono il necessario controllo in punto di rilevanza della questione, determinandone la manifesta inammissibilità. - In ordine all'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie quale impedimento al controllo di rilevanza della questione e conseguente causa di manifesta inammissibilità di quest'ultima, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 6 e 3 del 2011; nn. 343, 318 e 85 del 2010; nn. 211, 201 e 191 del 2009.

Parametri costituzionali

Estradizione - Estradizione esecutiva per l'estero - Condannato, cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea, residente o dimorante nel territorio italiano e ivi stabilmente inserito - Rifiuto della consegna qualora la corte di appello ritenga che la pena per la quale è chiesta l'estradizione sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ai condannati sottoposti al regime di consegna del mandato d'arresto europeo (non applicabile nel caso di specie, in ragione dell'epoca del fatto reato) - Asserita violazione del principio della finalità rieducativa della pena nonché inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Richiesta alla Corte di un risultato di diritto transitorio "spurio", o comunque di pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento: agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione; al diritto alla libera circolazione ed al libero soggiorno negli Stati membri, garantito dall'art. 18 TFUE ( rectius : 21 TFUE) e, pertanto, all'art. 117, primo comma, della Costituzione - dell'art. 705 del codice di procedura penale e dell'art. 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevedono, in una situazione analoga a quella richiamata dall'art. 18, comma 1, lettera r), della medesima legge, che la Corte di appello - in relazione ad una domanda di estradizione presentata dopo il 14 maggio 2005 da uno Stato membro dell'Unione europea, sulla base di una sentenza di condanna, divenuta esecutiva dopo il 1° gennaio 2004, ad una pena privativa della libertà personale, per un reato commesso prima del 7 agosto 2002 - pronunci sentenza contraria alla estradizione di un cittadino di un Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia la residenza o la dimora nel territorio italiano, quando ritenga che tale pena sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno. Secondo la prospettazione del rimettente, invero, l'intervento richiesto alla Corte consisterebbe nell'inserire, nel complesso normativo dell'estradizione, un nuovo caso di rifiuto all'estradizione, evidentemente mutuato dalla disciplina del MAE, alla possibilità che la pena sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno: consentendo, nella fase giurisdizionale del procedimento di estradizione, non solo la possibilità di impedire la « traditio », ma anche di eseguire la pena nel nostro ordinamento conformemente al diritto interno, inserendo nel procedimento di estradizione un'anticipazione di quanto previsto dalle norme sul MAE, previo intervento anche sull'art. 40 della citata legge n. 69 del 2005. Tale risultato prefigurato dal giudice a quo , tuttavia, determinerebbe, non più una normativa intertemporale, ma un singolare innovativo meccanismo, diverso tanto dal precedente quanto da quello «a regime», creando un sistema «spurio» anche rispetto alla stessa norma transitoria. Inoltre, alla prospettazione del giudice a quo potrebbero seguire più soluzioni, parimenti praticabili perché tutte non obbligate costituzionalmente. - Sulla inammissibilità della questione che invochi un risultato di diritto transitorio «spurio», v. la richiamata ordinanza n. 355 del 2003. Sulla inammissibilità conseguente ad una richiesta di pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, v., ex multis , la citata ordinanza n. 193 del 2009.

Norme citate

Parametri costituzionali