Pronuncia 274/2011
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 705 del codice di procedura penale e dell'art. 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), promossi dalla Corte di cassazione con ordinanze del 14 febbraio e del 25 marzo 2011, iscritte rispettivamente ai nn. 71 e 147 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18 e 28, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705, del codice di procedura penale, sollevata dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 14 febbraio 2011 (r.o. n. 71 del 2011), in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705, del codice procedura penale e dell'art. 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevata dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 25 marzo 2011 (r.o. n. 147 del 2011), in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI
Relatore: Giuseppe Tesauro
Data deposito: Fri Oct 21 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: QUARANTA
Massime
Giudizio a quo - Sopravvenute vicende di fatto relative al rapporto sub iudice - Influenza sul giudizio incidentale di costituzionalità - Esclusione.
Parametri costituzionali
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 18
Estradizione - Estradizione esecutiva per l'estero - Condannato, cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea, residente o dimorante nel territorio italiano e ivi stabilmente inserito - Rifiuto della consegna e conseguente possibilità di scontare la pena in Italia - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto a coloro che sono sottoposti al regime di consegna del mandato d'arresto europeo (non applicabile, nel caso di specie, in ragione dell'epoca del fatto reato) - Asserita violazione del principio della finalità rieducativa della pena nonché inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Carente descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 27
- Costituzione-Art. 117
- Trattato CE-Art. 12
- Trattato CE-Art. 17
- Trattato CE-Art. 18
Estradizione - Estradizione esecutiva per l'estero - Condannato, cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea, residente o dimorante nel territorio italiano e ivi stabilmente inserito - Rifiuto della consegna qualora la corte di appello ritenga che la pena per la quale è chiesta l'estradizione sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ai condannati sottoposti al regime di consegna del mandato d'arresto europeo (non applicabile nel caso di specie, in ragione dell'epoca del fatto reato) - Asserita violazione del principio della finalità rieducativa della pena nonché inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Richiesta alla Corte di un risultato di diritto transitorio "spurio", o comunque di pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 705
- legge-Art. 40
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 27
- Costituzione-Art. 117
- Trattato CE-Art. 18