Pronuncia 10/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 705 del codice di procedura penale e dell'articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), promossi dalla Corte di appello di Milano con ordinanza del 31 marzo 2011 e dalla Corte di appello di Brescia del 20 maggio 2011, iscritte ai nn. 155 e 176 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 29 e 37, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 705 del codice di procedura penale e dell'articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevate dalla Corte di appello di Milano, con ordinanza del 31 marzo 2011 (reg. ord. n. 155 del 2011) e dalla Corte di appello di Brescia, con ordinanza del 20 maggio 2011 (reg. ord. n. 176 del 2011), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

Relatore: Giuseppe Tesauro

Data deposito: Fri Jan 20 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

Caricamento annuncio...

Massime

Estradizione - Condannato, cittadino di un paese membro dell'Unione europea, residente o dimorante nel territorio italiano ed ivi stabilmente inserito - Rifiuto della consegna qualora la Corte d'appello ritenga che la pena per la quale è chiesta l'estradizione possa essere eseguita in Italia conformemente al diritto interno - Mancata previsione - Asserita disparità di trattamento di situazioni analoghe - Ritenuto contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena e violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Questione identica ad altra già dichiarata inammissibile - Manifesta inammissibilità.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 705 del codice di procedura penale e dell'articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevedono il rifiuto di consegna e la conseguente possibilità di scontare la pena in Italia del condannato, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, residente o dimorante nel territorio italiano ed ivi stabilmente inserito, del quale sia stata richiesta l'estradizione. Identica questione è già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 274 del 2011, in quanto l'intervento richiesto sarebbe dovuto consistere, secondo la prospettazione di quel rimettente, nell'inserire, nel complesso normativo dell'estradizione, un nuovo caso di rifiuto, mutuato dalla disciplina del MAE: ed anche nella presente questione, il risultato della invocata pronuncia additiva determinerebbe «non più una normativa intertemporale, ma un singolare innovativo meccanismo, diverso tanto dal precedente quanto da quello "a regime", creando un sistema "spurio" anche rispetto alla stessa norma transitoria».

Norme citate