Articolo 401 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 181/1994Depositata il 16/05/1994
La disposizione dell'art. 403 cod. proc. pen., che pone limiti alla utilizzabilita' nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio, costituisce sviluppo attuativo della direttiva n. 40 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che, in tema di incidente probatorio, prevede l'obbligo di "garantire la partecipazione in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti direttamente interessate" (seconda subdirettiva); nonche', il divieto di "... utilizzare le dichiarazioni concernenti persone diverse da quelle chiamate a partecipare" (terza subdirettiva). Interpretando la 'ratio' di tali previsioni, il legislatore delegato ha, nell'art. 403 cod. proc. pen., esteso opportunamente il divieto di utilizzabilita' soggettiva a tutte le prove assunte senza la partecipazione dei difensori dei soggetti ad esse interessati, e, quindi, al di la' di quelle consistenti in dichiarazioni, le sole formalmente considerate dalla subdirettiva da ultimo citata. Che la norma del codice sia stata concepita in funzione della salvaguardia del contraddittorio, espressione del piu' generale diritto di difesa, si ricava del resto, oltre che dallo stretto collegamento tra le predette direttive della legge-delega, dall'esame sistematico di altre disposizioni collocate nel titolo VII del libro V del codice, fra cui, in particolare, l'art. 401, primo comma, che prevede la partecipazione necessaria all'udienza "del difensore della persona sottoposta alle indagini"; e dal sesto comma del medesimo articolo, che pone il divieto di "estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio", salvo, peraltro, quanto previsto dall'art. 402, che prevede la necessaria integrazione del contraddittorio in caso di formale richiesta di estensione dell'incidente ad altri soggetti interessati. La regola di inutilizzabilita' soggettiva implicata dall'art. 403 costituisce dunque una sanzione processuale per la violazione del principio del contraddittorio, in funzione del quale, come si esprime la Relazione al progetto preliminare del codice (p. 99), l'istituto dell'incidente probatorio e' stato "costruito", dal che consegue che la norma in questione in tanto puo' trovare applicazione in quanto non sia stato, nel concreto, assicurato il contraddittorio, che si traduce nella regola della partecipazione del difensore della persona sottoposta alle indagini all'assunzione della prova della cui utilizzazione si discute. - Cfr. S. n. 436/1990. red.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 403
- legge-Art. 2 N. 40
- codice di procedura penale-Art. 401, comma 1
- codice di procedura penale-Art. 393, comma 1
- codice di procedura penale-Art. 402
- codice di procedura penale-Art. 396
- codice di procedura penale-Art. 398, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 395
Parametri costituzionali
Pronuncia 249/1991Depositata il 30/05/1991
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - V., in materia, le sent. nn. 436/1990 e 74/1991, nonche' le ord. nn. 565/1990, 570/1990 e 153/1991.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 401, comma 4
- codice di procedura penale-Art. 395
Parametri costituzionali
Pronuncia 559/1990Depositata il 28/12/1990
Poiche' i poteri della persona offesa devono ritenersi funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile, essi devono trovare adeguata espressione anche nell'incidente probatorio, dato che in esso si procede all'assunzione anticipata di mezzi di prova destinati ad acquistare la forza probatoria propria delle prove espletate in dibattimento (artt. 431 e 511) e percio' a valere anche nei confronti della parte civile. Tale tutela sarebbe, invece menomata se il legislatore, pur riconoscendo il diritto alla persona offesa (e del suo difensore) a partecipare all'assunzione della perizia (artt. 401, primo comma, terzo e quinto comma) l'avesse poi privato del potere di interloquire nell'indagine tecnica attraverso il proprio consulente di parte. Pertanto, nonostante il silenzio, sul punto, dell'art. 401 cod. proc. pen., lo stesso deve essere interpretato nel senso che va riconosciuta la facolta' della persona offesa di partecipare anche attraverso un consulente tecnico alla perizia disposta con incidente probatorio. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 401 cod. proc. pen.). - Sulla possibilita' della nomina di consulente tecnico come componente essenziale del diritto di difesa in occasione di perizie: S. nn. 149/1983 e 345/1987.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 401
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.