Pronuncia 559/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 401 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Venezia nel procedimento penale a carico di Scarpa Eros ed altri, iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 401 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Fri Dec 28 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CONSO

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Massime

SENT. 559/90 A. INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI - REGOLE GENERALI - CONFORMITA' ALLA COSTITUZIONE.

Nell'ermeneutica di una norma, tra piu' interpretazioni possibili, deve essere preferita quella conforme ai principi della Costituzione.

SENT. 559/90 B. PROCESSO PENALE - SENTENZA DI ASSOLUZIONE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - CONDIZIONI.

Una sentenza di assoluzione puo' essere fatta valere nei confronti del danneggiato nell'eventuale successivo giudizio per risarcimento del danno provocato dal reato, solo quando questi sia stato posto in grado di partecipare all'acquisizione di prove su cui la sentenza sia fondata (nella specie: perizia disposta con incidente probatorio).

SENT. 559/90 C. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - ACQUISIZIONE DI PROVE - FATTISPECIE: PERIZIE DA DISPORSI CON INCIDENTE PROBATORIO - PARTE OFFESA - POTERI - NOMINA DI CONSULENTE DI PARTE - RITENUTA IMPOSSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Poiche' i poteri della persona offesa devono ritenersi funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile, essi devono trovare adeguata espressione anche nell'incidente probatorio, dato che in esso si procede all'assunzione anticipata di mezzi di prova destinati ad acquistare la forza probatoria propria delle prove espletate in dibattimento (artt. 431 e 511) e percio' a valere anche nei confronti della parte civile. Tale tutela sarebbe, invece menomata se il legislatore, pur riconoscendo il diritto alla persona offesa (e del suo difensore) a partecipare all'assunzione della perizia (artt. 401, primo comma, terzo e quinto comma) l'avesse poi privato del potere di interloquire nell'indagine tecnica attraverso il proprio consulente di parte. Pertanto, nonostante il silenzio, sul punto, dell'art. 401 cod. proc. pen., lo stesso deve essere interpretato nel senso che va riconosciuta la facolta' della persona offesa di partecipare anche attraverso un consulente tecnico alla perizia disposta con incidente probatorio. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 401 cod. proc. pen.). - Sulla possibilita' della nomina di consulente tecnico come componente essenziale del diritto di difesa in occasione di perizie: S. nn. 149/1983 e 345/1987.