Pronuncia 181/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 403 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1993 dal Tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Valsecchi Enrico ed altri, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Lecco con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Mon May 16 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 181/94 A. PROCESSO PENALE - PROBLEMI DI TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - IMPOSSIBILITA' CHE ESSI SORGANO NEI RIGUARDI DELL'INDAGATO O DEL COINDAGATO "IGNOTO" - RIBADITO ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN TAL SENSO.

Come la Corte ha costantemente rilevato, nel processo penale, prima che esista una notizia di reato e che essa si soggettivizzi nei confronti di una determinata persona, non puo' esistere un problema di tutela del diritto di difesa, posto che all'indagato o al coindagato "ignoto" non e' assicurato alcun tipo di difesa tecnica. Un tale principio, affermato alla luce dell'art. 24 Cost. con riferimento al previgente ordinamento processuale, non puo' che essere ribadito nel nuovo, non ponendo il codice del 1988, sotto questo riguardo, diverse problematiche. - Cfr. S. nn. 149/1969, 2/1970, 179/1971, 300/1974, 29/1977, 104/1977, 236/1988 e O. n. 655/88. red.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 181/94 B. PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - UTILIZZABILITA' NEL DIBATTIMENTO DELLE PROVE ASSUNTE CON L'INCIDENTE PROBATORIO SOLO NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI I CUI DIFENSORI VI HANNO PARTECIPATO - FONDAMENTO E LIMITI DI APPLICABILITA' DELLA NORMA.

La disposizione dell'art. 403 cod. proc. pen., che pone limiti alla utilizzabilita' nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio, costituisce sviluppo attuativo della direttiva n. 40 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che, in tema di incidente probatorio, prevede l'obbligo di "garantire la partecipazione in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti direttamente interessate" (seconda subdirettiva); nonche', il divieto di "... utilizzare le dichiarazioni concernenti persone diverse da quelle chiamate a partecipare" (terza subdirettiva). Interpretando la 'ratio' di tali previsioni, il legislatore delegato ha, nell'art. 403 cod. proc. pen., esteso opportunamente il divieto di utilizzabilita' soggettiva a tutte le prove assunte senza la partecipazione dei difensori dei soggetti ad esse interessati, e, quindi, al di la' di quelle consistenti in dichiarazioni, le sole formalmente considerate dalla subdirettiva da ultimo citata. Che la norma del codice sia stata concepita in funzione della salvaguardia del contraddittorio, espressione del piu' generale diritto di difesa, si ricava del resto, oltre che dallo stretto collegamento tra le predette direttive della legge-delega, dall'esame sistematico di altre disposizioni collocate nel titolo VII del libro V del codice, fra cui, in particolare, l'art. 401, primo comma, che prevede la partecipazione necessaria all'udienza "del difensore della persona sottoposta alle indagini"; e dal sesto comma del medesimo articolo, che pone il divieto di "estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio", salvo, peraltro, quanto previsto dall'art. 402, che prevede la necessaria integrazione del contraddittorio in caso di formale richiesta di estensione dell'incidente ad altri soggetti interessati. La regola di inutilizzabilita' soggettiva implicata dall'art. 403 costituisce dunque una sanzione processuale per la violazione del principio del contraddittorio, in funzione del quale, come si esprime la Relazione al progetto preliminare del codice (p. 99), l'istituto dell'incidente probatorio e' stato "costruito", dal che consegue che la norma in questione in tanto puo' trovare applicazione in quanto non sia stato, nel concreto, assicurato il contraddittorio, che si traduce nella regola della partecipazione del difensore della persona sottoposta alle indagini all'assunzione della prova della cui utilizzazione si discute. - Cfr. S. n. 436/1990. red.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 181/94 C. PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - UTILIZZABILITA' NEL DIBATTIMENTO DELLE PROVE ASSUNTE CON L'INCIDENTE PROBATORIO SOLO NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI I CUI DIFENSORI VI ABBIANO PARTECIPATO - RITENUTA APPLICABILITA' DELLA NORMA ANCHE NEI CASI DI IMPUTATI NON ANCORA RAGGIUNTI, AL MOMENTO DELL'INCIDENTE PROBATORIO, DA ELEMENTI INDIZIANTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE E DI RAGIONEVOLEZZA - QUESTIONE BASATA SU NON CONDIVISIBILE, ANCHE PERCHE' CONTRARIA A COSTITUZIONE, INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Una volta stabilito che l'art. 403 cod. proc. pen. in tanto puo' trovare applicazione in quanto non sia stato, nel concreto, assicurato il contraddittorio, da tale disposizione non puo' derivare l'inutilizzabilita' della prova formatasi in sede di incidente probatorio nei confronti di soggetti che solo successivamente all'assunzione della prova (ed eventualmente, come nel caso in esame, proprio sulla base di essa) sono stati raggiunti da indizi di colpevolezza, atteso che, per definizione, nessun contraddittorio poteva essere nei loro confronti assicurato. Tale interpretazione, peraltro, va privilegiata anche in quanto e' la sola conforme a Costituzione, giacche' una diversa lettura della norma, che al divieto da essa posto, alla utilizzazione nel dibattimento delle prove assunte nell'incidente probatorio nei confronti degli imputati i cui difensori non vi abbiano partecipato, attribuisse un valore "assoluto", condurrebbe a riconoscerne il contrasto e con l'art. 112 Cost. - perche' nei confronti di coindagati "ignoti", non sarebbe consentito compiere atti di assicurazione della prova non rinviabile al dibattimento, tali da rendere possibile l'esercizio dell'azione penale - e con il principio di ragionevolezza, non essendo comprensibile come altri atti compiuti nella fase delle indagini, suscettibili di varia utilizzazione dibattimentale - 'in primis' gli accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. - per i quali la legge preveda garanzie difensive, sia pure diverse dalla partecipazione necessaria ad un'attivita` di udienza, possano essere sottratti ad un simile regime di radicale inutilizzabilita' soggettiva. Sicche' vengono meno - in quanto basate sulla interpretazione della norma impugnata che la Corte respinge - le censure di violazione dei su citati precetti costituzionali avanzate in proposito, restando comunque fermo che la individuazione di quali persone, in relazione all'atto da assumere, debbano essere considerate "indagati", in quanto raggiunte da elementi indizianti, e' rimessa al vaglio del giudice del dibattimento, e che, per altro verso, l'utilizzabilita' nel dibattimento della prova assunta in incidente probatorio nei confronti di soggetti solo successivamente sottoposti a indagini non incide in alcun modo sul loro diritto alla prova, tutelato dall'art. 190 cod. proc. pen., anche attraverso la facolta' della parte di richiedere che il mezzo di prova sia rinnovato in sede dibattimentale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., dell'art. 403 cod. proc. pen.). - V. le precedenti massime A e B. red.: S.P.