Articolo 689 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 223/1994Depositata il 08/06/1994
Anche a volere seguire l'orientamento giurisprudenziale, pur non univoco, che, con riguardo al certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, assegna al beneficio della non menzione delle pronunce, relative a fatti di modesta dimensione o di ridotta antisocialita', una finalita' rieducativa, cio' non elide la discrezionalita' del legislatore nella scelta delle decisioni giurisdizionali da ammettere automaticamente al beneficio in parola, mentre le esclusioni da questo potrebbero essere censurate solo per irragionevolezza. Al riguardo, pur volendo ammettere la astratta possibilita' di raffronto con una norma di deroga alla disciplina generale dell'iscrizione nel casellario giudiziale e delle risultanze da annotare nel relativo certificato, la mancata inclusione del decreto penale di condanna tra le ipotesi di pronunce non menzionabili 'ex lege', diversamente da quanto previsto per le sentenze di applicazione della pena su richiesta (c.d. 'patteggiamento'), non e' irragionevole, data la non confrontabilita', anche sotto i profili ontologico e strutturale, di tale 'tertium comparationis' con l'ipotesi del decreto penale. Ne' la mancata estensione del beneficio nel caso di decreto penale e' arbitraria, sotto il profilo secondo cui, in contrasto con gli scopi deflattivi dei riti alternativi, sarebbe possibile accedere al 'patteggiamento' mediante opposizione al decreto penale, fruendo cosi' 'ex lege' del beneficio in questione per altra via, poiche' detto inconveniente, che non assume rilevanza in termini di costituzionalita' spettando al legislatore nella sua discrezionalita' la sua eventuale correzione, e' solo eventuale e compensato dal rischio, per l'opponente, di una decisione complessivamente per se' meno vantaggiosa. Infine la scelta attualmente operata dal legislatore non puo' essere sindacata dalla Corte sul piano della minore gravita' dei reati punibili con il decreto penale rispetto a quelli punibili con il patteggiamento, poiche' rientra nella discrezionalita' del legislatore valutare, nel concedere certi benefici, se possa ritenersi determinante il solo profilo della gravita' dei reati oppure se possano valere le altre considerazioni sopra indicate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 689 cod. proc. pen.). - V. massima precedente. red.: F.S. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 689
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.