Articolo 394 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 141/1997Depositata il 16/05/1997
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, per difetto di motivazione sulla sua rilevanza (nella specie, il GIP presso la Pretura circondariale, di fronte alla reiterata opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione del P.M., fondata sulla richiesta di ulteriori accertamenti medico-legali, nell'impugnare gli artt. 393, 394 e 551 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui impediscono alla persona offesa di investire direttamente il giudice per le indagini preliminari della richiesta di incidente probatorio, ha omesso di considerare se, nel caso di specie, erano sussistenti le condizioni di cui agli artt. 392, comma primo, lett. f), e comma secondo, cod. proc. pen., per disporre perizia mediante incidente probatorio, subordinando all'espletamento di questo mezzo di prova, la possibilita' di ordinare al P.M. di formulare l'imputazione, laddove per emettere tale ordine il G.I.P. puo' utilizzare qualsiasi elemento acquisito nel corso delle indagini, tra cui non solo le consulenze tecniche disposte dal P.M., ma anche quelle depositate dalla persona offesa o dalla persona sottoposta ad indagini). red.: F. Mangano
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 393
- codice di procedura penale-Art. 394
- codice di procedura penale-Art. 551
Parametri costituzionali
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