Articolo 263 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 286/2002Depositata il 26/06/2002
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna, gli interessati possano proporre opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio «innanzi al medesimo giudice a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.». Infatti il quesito di costituzionalità verte su norma della quale il giudice 'a quo' - investito dell'appello 'de libertate' erroneamente proposto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio - non è chiamato a fare applicazione, né lo sarebbe poiché la sentenza additiva invocata, comunque, introdurrebbe una nuova figura di "opposizione" davanti ad un giudice diverso, e cioè lo stesso che ha rigettato l'istanza di restituzione. - In riferimento a quesiti di costituzionalità del tutto analoghi v. citata ordinanza n. 409/2001.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 263
Parametri costituzionali
Pronuncia 409/2001Depositata il 14/12/2001
Manifesta inammissibilità, in quanto concernente norma della quale il giudice 'a quo' non è e non sarebbe comunque chiamato a fare applicazione, della questione di legittimità costituzionale dell?art. 263 cod. proc. pen., il denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ?nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna, gli interessati non possono proporre opposizione avanti il medesimo giudice avverso l?ordinanza di rigetto dell?istanza di restituzione delle cose sequestrate?. A.M.M.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 263
Parametri costituzionali
Pronuncia 348/1996Depositata il 18/10/1996
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', in quanto, avuto riguardo al lungo tempo trascorso dalla pronuncia dell'ordinanza di rimessione (emessa il 23 dicembre 1983 e pervenuta alla Corte il 10 aprile 1996) ed al profondo mutamento subito dal quadro normativo di riferimento a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, appare necessario che lo stesso verifichi se le disposizioni oggetto di impugnativa risultino o meno ancora applicabili ai fini della decisione da adottare. red.: G. Leo
Norme citate
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.