Articolo 285-bis - CODICE PROCEDURA PENALE
(Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri).
Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia ((...)) madre di prole di eta' ((superiore a un anno e)) non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice puo' disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano. ((Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a un anno, la custodia puo' essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.)) (181a)
----------------
AGGIORNAMENTO (181a)
La L. 21 aprile 2011, n. 62 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che le modifiche al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilita' di utilizzare i posti gia' disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.