Articolo 117 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 223/2002Depositata il 29/05/2002
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.: (a) dell?art. 117, comma 1, cod. proc. pen., <<nella parte in cui non prevede che il giudice amministrativo possa ottenere dall?autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall?art. 329 cod. proc. pen., copie di atti relativi a procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, quando è necessario per il compimento di indagini istruttorie nel processo amministrativo>>; (b) dell?art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241<< nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dall?autorità giudiziaria competente, ai sensi dell?art. 117 cod. proc. pen., quando è necessario per la decisione di controversie in materia di accesso >>; (c) dell?art. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,.<<nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dall?autorità giudiziaria competente, ai sensi dell?art. 117 cod. proc. pen., quando è necessario per l?istruttoria di una causa rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo >>. Ed invero, l?art. 117 citato riguarda l?ambito e la portata del segreto di indagine, e la previsione di deroghe a tale segreto, in favore di uffici del pubblico ministero, i quali intendano avvalersi degli atti ai fini delle loro indagini: esso è volto a soddisfare finalità, tutte interne all?attività di indagine penale, e non comparabili con interessi esterni che possano in qualsiasi modo essere avvantaggiati o pregiudicati dalla (temporanea) non conoscibilità degli atti coperti da segreto e pertanto il procedimento di cui alla disposizione censurata non si presta ad essere esteso ad ipotesi del tutto estranee alla sua 'ratio'. - V. sentenza n. 460/2000.
Norme citate
- regio decreto-Art. 44, comma 1
- codice di procedura penale-Art. 117, comma 1
- legge-Art. 25, comma 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 268/1995Depositata il 19/06/1995
L'art. 117 del codice di procedura penale disciplina la richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero all'"autorita' giudiziaria competente", "quando e' necessario per il compimento delle proprie indagini": occorre, pertanto, da un lato, che la richiesta sia finalizzata all'attivita' di indagine e, dall'altro, che l'autorita' giudiziaria destinataria della richiesta sia quella competente (per materia e territorio) in ordine ad un determinato procedimento penale, del quale, appunto, si richiedono, a fini conoscitivi, copie di determinati atti. Tale norma non e' quindi applicabile quando, come nella specie, a seguito di trasmissione di atti per competenza, l'autorita' giudiziaria alla quale e' pervenuto il procedimento (giudice per le indagini preliminari in sede di udienza preliminare), ravvisando l'incompletezza del fascicolo processuale, richieda all'autorita' giudiziaria che lo aveva trasmesso gli atti in ipotesi mancanti. Vertendosi in tale situazione, non puo' di conseguenza essere presa in considerazione la censura mossa dal giudice "a quo" alla citata norma, nella parte in cui essa attribuisce all'autorita' giudiziaria destinataria di una richiesta di copie di atti la facolta' di rigettare la richiesta medesima, anziche' porre l'obbligo della trasmissione degli atti; e cio' sia perche' l'autorita' giudiziaria che sollecita la trasmissione degli atti mancanti e' quella competente, sia perche' la richiesta non e' certo finalizzata al compimento delle indagini, bensi', come detto, a colmare la presunta incompletezza del fascicolo processuale trasmesso al giudice dell'udienza preliminare. Va, comunque, sottolineato che, proprio perche' nella fattispecie non ricorre l'ipotesi di cui alla norma impugnata, la trasmissione degli atti all'autorita' giudiziaria competente non puo' che essere integrale, spettando, poi, al giudice "a quo" individuare il rimedio che l'ordinamento offre in caso di concreta inosservanza di tale obbligo. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 117 del codice di procedura penale). red.: G. Conti
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 117
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.