Articolo 108 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 281/2009Depositata il 29/10/2009
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, "nella parte in cui non consente al giudice di valutare se il termine a difesa ivi previsto sia stato richiesto effettivamente al fine di prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento e non per altre indebite finalità". Invero, le censure prospettate dal rimettente non concernono la norma considerata nel suo contenuto precettivo ma il suo funzionamento patologico, sicché eventuali interventi volti a prevenire abusi di facoltà processuali, risolvendosi in una limitazione delle garanzie difensive e di un diritto processuale dello stesso difensore, sono sottratti al sindacato della Corte, in quanto riservate alla discrezionalità del legislatore. Il rimettente, inoltre, ha omesso di formulare un petitum specifico, né questo è deducibile dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, lasciando così indeterminato il tipo di pronuncia richiesta alla Corte e ritenuta idonea ad evitare i comportamenti denunziati. Sulla inammissibilità della questione prospettata in relazione al funzionamento patologico della disciplina v., citate, sentenze n. 40 del 1998, n. 175 del 1997 e n. 417 del 1996; ordinanza n. 16 del 2006). Sulla formulazione del petitum generico, v., citate, ex plurimis , ordinanze nn. 98 e 70 del 2009; n. 380 del 2008; n. 123 del 2007).
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 108
Parametri costituzionali
Pronuncia 17/2006Depositata il 20/01/2006
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 97 e 108 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che anche il difensore designato di ufficio all'imputato che deve essere giudicato nella fase dibattimentale il quale non abbia nominato un difensore di fiducia, o sia comunque privo dell'assistenza difensiva all'udienza fissata per la celebrazione del relativo giudizio, abbia diritto, qualora lo richieda, di usufruire della concessione di un termine "per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento". La Corte ha già disatteso, con la sentenza n. 450 del 1997 e con ordinanza n. 162 del 1998, la fondatezza di censure analoghe a quelle prospettate dal giudice a quo nella presente fattispecie, sottolineando che la semplice assenza del difensore di fiducia o di ufficio, non sorretta da un legittimo impedimento è istituto del tutto diverso da quello preso in considerazione dalla norma censurata, così come del tutto diversa è la figura del sostituto del difensore "da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa". Peraltro, essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, il mancato riconoscimento del termine a difesa per il difensore designato in sostituzione di quello "stabilmente" officiato dall'imputato o per l'imputato, appare conseguenza ragionevole nel quadro di un sistema che mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso la funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 97
- codice di procedura penale-Art. 108
Parametri costituzionali
Pronuncia 16/2006Depositata il 20/01/2006
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 111, secondo comma, secondo periodo, 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui consente un esercizio illimitato del diritto di revoca e della facoltà di rinuncia al mandato difensivo. Il giudice a quo , infatti, sollecita, attraverso un petitum generico, una pronuncia della Corte che abbia il compito di "costruire ex novo " uno strumento processuale che individui specifiche limitazioni alla facoltà degli imputati di revocare il difensore già nominato di fiducia ed a quella, di quest'ultimo, di rinunciare al mandato difensivo; la questione, inoltre, è stata proposta in relazione ad una norma la quale disciplina l'istituto del termine a difesa e non riguarda direttamente il diritto di revoca o di rinuncia al mandato difensivo ed, infine, le situazioni prospettate come patologiche, estranee al normale funzionamento della disciplina denunciata, sono insuscettibili di apprezzamento in sede di giudizio di legittimità costituzionale. - Per il riferimento a situazioni patologiche in suscettibili di scrutinio di costituzionalità, v. sentenza citata n. 40/1998 e ordinanze nn. 255/1995 e 182/1992.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 108
Parametri costituzionali
Pronuncia 464/1998Depositata il 30/12/1998
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 450 del 1997. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 108
Parametri costituzionali
Pronuncia 162/1998Depositata il 08/05/1998
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la Corte, con la sentenza n. 450 del 1997, ha gia' disatteso la fondatezza di censure analoghe a quelle esposte, nella fattispecie, dal giudice 'a quo', osservando che "la semplice assenza, non sorretta da un legittimo impedimento, e' istituto del tutto diverso da quello dell'abbandono della difesa e, a maggior ragione, da quello della rinuncia", cosi' come del tutto diversa e' la figura del sostituto del difensore "da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilita' e abbandono di difesa". Peraltro, appare impropria l'assunzione come 'tertium comparationis' del sistema previsto per i termini a difesa nel giudizio direttissimo, trattandosi di situazione "incomparabile con quella del giudizio ordinario, che si svolge dopo che vi sono state numerose occasioni di contatto con il giudice e di conoscenza degli atti di causa sin dalla fase delle indagini preliminari"; ed inoltre il principio di effettivita' della difesa in giudizio risulta adeguatamente salvaguardato "proprio perche' si conservano i diritti e le facolta' propri dell'assistenza difensiva in capo all'unico soggetto chiamato ad esercitarli: il difensore che l'imputato o l'ufficio hanno originariamente designato come tale". red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 108
Parametri costituzionali
Pronuncia 450/1997Depositata il 30/12/1997
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 108 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la possibilita' per il difensore designato d'ufficio a causa dell'assenza del difensore di fiducia dell'imputato di richiedere un termine per la difesa. Invero l'ipotesi della semplice assenza non sorretta da un legittimo impedimento non puo' essere posta sullo stesso piano della rinuncia, specificamente richiamata come 'tertium comparationis' dal giudice rimettente, e delle altre ipotesi contemplate dalla norma impugnata (revoca, incompatibilita' ed abbandono), in quanto non comporta la privazione della difesa, posto che il sostituto chiamato a partecipare al processo non e' portatore di una soggettivita' difensiva autonoma ma interviene per sopperire alle esigenze immediate del difensore assente che deve considerarsi a tutti gli effetti il difensore dell'imputato, ne' e' comparabile con il sistema previsto per i termini a difesa nel giudizio direttissimo, in cui l'imputato ed i suoi difensori vengono a contatto con il giudice per la prima volta ed e' dunque necessario assicurare ad essi un congruo termine per la difesa. Ne' sussiste la prospettata lesione del diritto di difesa giudiziaria che rimane adeguatamente salvaguardato dal fatto che si conservano i diritti e le facolta' propri dell'assistenza difensiva in capo al difensore originariamente designato, tenuto conto che il giudice, al fine di assicurare la concretezza della difesa, potra' sempre concedere al sostituto designato un differimento 'ad horas'. red.: M. Maiella
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 108
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.