Pronuncia 450/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1996 dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Marano, nel procedimento penale a carico di Bortone Mario ed altro, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione, dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Marano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Tue Dec 30 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 450/97. PROCESSO PENALE - TERMINE PER LA DIFESA - POSSIBILITA' DI RICHIESTA DA PARTE DEL DIFENSORE DESIGNATO D'UFFICIO IN ASSENZA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA DELL'IMPUTATO - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI DEFINITE ANALOGHE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 108 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la possibilita' per il difensore designato d'ufficio a causa dell'assenza del difensore di fiducia dell'imputato di richiedere un termine per la difesa. Invero l'ipotesi della semplice assenza non sorretta da un legittimo impedimento non puo' essere posta sullo stesso piano della rinuncia, specificamente richiamata come 'tertium comparationis' dal giudice rimettente, e delle altre ipotesi contemplate dalla norma impugnata (revoca, incompatibilita' ed abbandono), in quanto non comporta la privazione della difesa, posto che il sostituto chiamato a partecipare al processo non e' portatore di una soggettivita' difensiva autonoma ma interviene per sopperire alle esigenze immediate del difensore assente che deve considerarsi a tutti gli effetti il difensore dell'imputato, ne' e' comparabile con il sistema previsto per i termini a difesa nel giudizio direttissimo, in cui l'imputato ed i suoi difensori vengono a contatto con il giudice per la prima volta ed e' dunque necessario assicurare ad essi un congruo termine per la difesa. Ne' sussiste la prospettata lesione del diritto di difesa giudiziaria che rimane adeguatamente salvaguardato dal fatto che si conservano i diritti e le facolta' propri dell'assistenza difensiva in capo al difensore originariamente designato, tenuto conto che il giudice, al fine di assicurare la concretezza della difesa, potra' sempre concedere al sostituto designato un differimento 'ad horas'. red.: M. Maiella