Articolo 696-bis - CODICE PROCEDURA PENALE
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Il principio del mutuo riconoscimento e' disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea.
Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorita' degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l'autorita' giudiziaria puo' richiedere alle competenti autorita' degli altri Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.
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