Articolo 104 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 216/1996Depositata il 25/06/1996
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 101 disp. attuaz. cod. proc. pen. - che, nel prevedere le ipotesi in cui il termine di dieci giorni per la decisione sull'istanza di riesame, fissato dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., decorre, o riprende a decorrere, da data diversa e successiva rispetto a quella di ricezione degli atti da parte del tribunale, non contempla anche il caso dell'imputato il quale, avendo chiesto il riesame, sia stato raggiunto, prima della udienza fissata per la decisione su tale istanza, da nuovo provvedimento restrittivo accompagnato da divieto temporaneo di colloquio con i difensori - in quanto - sulla base del principio secondo cui fra piu' interpretazioni possibili della stessa norma va preferita quella che consente di dare ad essa un significato conforme o non in contrasto con la Costituzione; e posto che fra i diritti inerenti alla effettiva difesa dell'imputato vi e' certamente quello di conferire con il proprio difensore e quello di quest'ultimo di conferire con il proprio assistito al fine di un'efficace dispiegamento della sua attivita' - deve accogliersi una interpretazione dell'art. 127, comma 4, cod. proc. pen. (e, conseguentemente, dell'art. 101, comma 1, disp. attuaz. cod. proc. pen., che all'art. 127, comma 4, del codice fa richiamo) secondo cui costituisce legittimo impedimento dell'imputato, per gli effetti di cui alle indicate norme, l'impossibilita' per il medesimo di conferire con il proprio difensore, a causa di un concomitante provvedimento di differimento dell'esercizio del diritto al colloquio adottato, nell'ambito di diverso procedimento, ai sensi dell'art. 104, comma 3, dello stesso codice; e secondo cui l'impedimento sussiste anche quando sia il difensore a lamentare l'impossibilita', a causa del temporaneo divieto di colloquio, di conferire con l'imputato ai fini dello svolgimento della sua attivita' di difesa, nel qual caso spettera' all'imputato o al suo difensore (ex art. 99 cod. proc. pen.) far valere l'impedimento consentendo in tal modo che l'udienza venga rinviata, a norma dell'art. 127, comma 3, cod. proc. pen., ed il termine per decidere differito ai sensi dell'art. 101 disp. attuaz. cod. proc. pen. - S. nn. 45/1991, 121/1994, 19/1995, 98/1996; O. n. 126/1993. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 127, comma 3
- codice di procedura penale-Art. 309, comma 9
- codice di procedura penale-Art. 104, comma 3
- codice di procedura penale-Art. 127, comma 4
- codice di procedura penale 1988 (disp. att.)-Art. 101
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.