Pronuncia 216/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101 disp. att. cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1995 dal Tribunale di Catanzaro sull'istanza proposta da Pititto Pasquale, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1995. Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Valerio Onida.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Onida Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Valerio Onida

Data deposito: Tue Jun 25 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 216/96. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI (NELLA SPECIE: CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE) - RICHIESTA DI RIESAME - SOTTOPOSIZIONE CONTESTUALE DELL'IMPUTATO, ANCHE SE IN RELAZIONE AD ALTRO PROCEDIMENTO, AL DIVIETO DI COMUNICARE CON IL PROPRIO DIFENSORE - MANCATA PREVISIONE DEL RINVIO DELLA UDIENZA E DEL DECORSO 'EX NOVO' DEL TERMINE PER LA DECISIONE SULLA RICHIESTA DI RIESAME DALLA DATA IN CUI IL GIUDICE RICEVE COMUNICAZIONE O COMUNQUE ACCERTA LA CESSAZIONE DEL SUDDETTO DIVIETO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INFONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 101 disp. attuaz. cod. proc. pen. - che, nel prevedere le ipotesi in cui il termine di dieci giorni per la decisione sull'istanza di riesame, fissato dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., decorre, o riprende a decorrere, da data diversa e successiva rispetto a quella di ricezione degli atti da parte del tribunale, non contempla anche il caso dell'imputato il quale, avendo chiesto il riesame, sia stato raggiunto, prima della udienza fissata per la decisione su tale istanza, da nuovo provvedimento restrittivo accompagnato da divieto temporaneo di colloquio con i difensori - in quanto - sulla base del principio secondo cui fra piu' interpretazioni possibili della stessa norma va preferita quella che consente di dare ad essa un significato conforme o non in contrasto con la Costituzione; e posto che fra i diritti inerenti alla effettiva difesa dell'imputato vi e' certamente quello di conferire con il proprio difensore e quello di quest'ultimo di conferire con il proprio assistito al fine di un'efficace dispiegamento della sua attivita' - deve accogliersi una interpretazione dell'art. 127, comma 4, cod. proc. pen. (e, conseguentemente, dell'art. 101, comma 1, disp. attuaz. cod. proc. pen., che all'art. 127, comma 4, del codice fa richiamo) secondo cui costituisce legittimo impedimento dell'imputato, per gli effetti di cui alle indicate norme, l'impossibilita' per il medesimo di conferire con il proprio difensore, a causa di un concomitante provvedimento di differimento dell'esercizio del diritto al colloquio adottato, nell'ambito di diverso procedimento, ai sensi dell'art. 104, comma 3, dello stesso codice; e secondo cui l'impedimento sussiste anche quando sia il difensore a lamentare l'impossibilita', a causa del temporaneo divieto di colloquio, di conferire con l'imputato ai fini dello svolgimento della sua attivita' di difesa, nel qual caso spettera' all'imputato o al suo difensore (ex art. 99 cod. proc. pen.) far valere l'impedimento consentendo in tal modo che l'udienza venga rinviata, a norma dell'art. 127, comma 3, cod. proc. pen., ed il termine per decidere differito ai sensi dell'art. 101 disp. attuaz. cod. proc. pen. - S. nn. 45/1991, 121/1994, 19/1995, 98/1996; O. n. 126/1993. red.: S. Di Palma

Parametri costituzionali