Pronuncia 216/1996
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101 disp. att. cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1995 dal Tribunale di Catanzaro sull'istanza proposta da Pititto Pasquale, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1995. Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Valerio Onida.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Onida Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996. Il cancelliere: Fruscella
Relatore: Valerio Onida
Data deposito: Tue Jun 25 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: FERRI
Massime
SENT. 216/96. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI (NELLA SPECIE: CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE) - RICHIESTA DI RIESAME - SOTTOPOSIZIONE CONTESTUALE DELL'IMPUTATO, ANCHE SE IN RELAZIONE AD ALTRO PROCEDIMENTO, AL DIVIETO DI COMUNICARE CON IL PROPRIO DIFENSORE - MANCATA PREVISIONE DEL RINVIO DELLA UDIENZA E DEL DECORSO 'EX NOVO' DEL TERMINE PER LA DECISIONE SULLA RICHIESTA DI RIESAME DALLA DATA IN CUI IL GIUDICE RICEVE COMUNICAZIONE O COMUNQUE ACCERTA LA CESSAZIONE DEL SUDDETTO DIVIETO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INFONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 127, comma 3
- codice di procedura penale-Art. 309, comma 9
- codice di procedura penale-Art. 104, comma 3
- codice di procedura penale-Art. 127, comma 4
- codice di procedura penale 1988 (disp. att.)-Art. 101