Articolo 646 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 214/2013Depositata il 18/07/2013
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 315, comma 3, in relazione all'art. 646, comma 1, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non consentono che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione si svolga, su istanza degli interessati, davanti alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica. Infatti, come già stabilito in precedenti pronunce, una questione finalizzata a riconoscere una determinata facoltà a una parte processuale è priva di rilevanza attuale se, nel giudizio a quo , quella parte non ha mai manifestato la volontà di esercitare la facoltà in discussione, come nel caso di specie. Pertanto, in assenza di tale manifestazione di volontà, la rilevanza della questione di costituzionalità risulta meramente ipotetica, in quanto l'interessato potrebbe comunque non avvalersi della facoltà attribuitagli a seguito di una pronuncia "additivo-manipolativa" di incostituzionalità. - Si veda in materia il precedente della sentenza n. 80/2011, nonché con particolare riguardo a questioni volte ad ampliare le possibilità di accesso dell'imputato a riti alternativi, ex plurimis , le ordinanze nn. 55/2010, 69/2008, 129/2003 e 584/2000.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 315, comma 3
- codice di procedura penale-Art. 646, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.