Pronuncia 214/2013

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 315, comma 3, e 646, comma 1, del codice di procedura penale, promosso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di N.I. con ordinanza del 25 ottobre 2012, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 315, comma 3, in relazione all'articolo 646, comma 1, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito: Thu Jul 18 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GALLO

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Massime

Processo penale - Procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione - Trattazione in camera di consiglio - Mancata previsione che, su istanza degli interessati, il procedimento possa svolgersi davanti alla corte di appello, nelle forme dell'udienza pubblica - Difetto di rilevanza della questione per mancanza di istanza di trattazione in forma pubblica ovvero di formulazione di eccezioni sul punto - Questione ipotetica - Inammissibilità.

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 315, comma 3, in relazione all'art. 646, comma 1, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non consentono che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione si svolga, su istanza degli interessati, davanti alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica. Infatti, come già stabilito in precedenti pronunce, una questione finalizzata a riconoscere una determinata facoltà a una parte processuale è priva di rilevanza attuale se, nel giudizio a quo , quella parte non ha mai manifestato la volontà di esercitare la facoltà in discussione, come nel caso di specie. Pertanto, in assenza di tale manifestazione di volontà, la rilevanza della questione di costituzionalità risulta meramente ipotetica, in quanto l'interessato potrebbe comunque non avvalersi della facoltà attribuitagli a seguito di una pronuncia "additivo-manipolativa" di incostituzionalità. - Si veda in materia il precedente della sentenza n. 80/2011, nonché con particolare riguardo a questioni volte ad ampliare le possibilità di accesso dell'imputato a riti alternativi, ex plurimis , le ordinanze nn. 55/2010, 69/2008, 129/2003 e 584/2000.