Articolo 331 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 306/2011Depositata il 11/11/2011
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli articoli 2, 11, 24, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, agli articoli 21, 23, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: Carta dei diritti fondamentali), alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata con legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979), al Protocollo opzionale a detta Convenzione, adottato il 6 ottobre 1999, firmato dall'Italia il 10 dicembre 1999, ratificato il 22 settembre 2000, alla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne proclamata con risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, ed alla Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002 - dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) «nel combinato disposto» con gli articoli 10- bis di detto decreto legislativo e 331, comma 4, del codice di procedura penale. L'ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito della questione. Invero, il giudice a quo non ha, innanzitutto, precisato se e quali verifiche siano state svolte in ordine all'eventuale, asserita e perdurante situazione di irregolarità della parte offesa non comparsa all'udienza a tal fine fissata nel processo principale. Inoltre, il rimettente ha omesso la specifica motivazione in ordine alla necessità di applicare la disposizione censurata ai fini della definizione della controversia, sussistente quando la norma riguardi il thema decidendum su cui egli è chiamato a pronunciare e di essa debba essere fatta applicazione, quale passaggio obbligato ai fini della risoluzione della questione oggetto del giudizio principale.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 2, comma 5
- decreto legislativo-Art. 10 BIS
- codice di procedura penale-Art. 331, comma 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 117
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 21
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 23
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 47
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 52
- -Art.
- -Art. 1
- -Art.
- trattato unione europea-Art. 2
Pronuncia 292/1992Depositata il 22/06/1992
La denuncia dei reati perseguibili d'ufficio cui, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., sono tenuti i pubblici ufficiali, e quindi anche i giudici, quando li rilevino nell'esercizio delle loro funzioni, presuppone l'individuazione degli elementi essenziali di un fatto ritenuto rispondente ad una fattispecie incriminatrice e l'acquisizione di fonti di prova sufficienti a dare concretezza alle relative valutazioni. Pertanto tale attivita', essendo prodromica all'esercizio dell'azione penale, si colloca nell'ambito della funzione requirente in quanto strumentale al suo esercizio.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 331
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.