Pronuncia 292/1992
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, nel procedimento penale a carico di Bonicelli Pietro, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76, 25 e 101 della Costituzione dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, con ordinanza del 22 novembre 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992. Il Presidente: BORZELLINO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Ugo Spagnoli
Data deposito: Mon Jun 22 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BORZELLINO
Massime
SENT. 292/92 A. PROCESSO PENALE - DENUNCE DA PARTE DI PUBBLICI UFFICIALI - PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE.
Norme citate
SENT. 292/92 B. PROCESSO PENALE - DENUNCIA OBBLIGATORIA DEL GIUDICE PER FATTO-REATO RISCONTRATO NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI - CONSEGUENTE PREVISTA INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLO ALLA LEGGE E DEL GIUDICE NATURALE , NONCHE' DELLE DIRETTIVE DELLA LEGGE DELEGA - INSUSSISTENZA - ATTIVITA' PRODROMICA ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E PERTANTO ASSIMILABILE ALLA FUNZIONE REQUIRENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 101
- Costituzione-Art. 25
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 2
- legge-Art. 2