Pronuncia 292/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, nel procedimento penale a carico di Bonicelli Pietro, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76, 25 e 101 della Costituzione dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, con ordinanza del 22 novembre 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992. Il Presidente: BORZELLINO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Mon Jun 22 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BORZELLINO

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Massime

SENT. 292/92 A. PROCESSO PENALE - DENUNCE DA PARTE DI PUBBLICI UFFICIALI - PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE.

La denuncia dei reati perseguibili d'ufficio cui, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., sono tenuti i pubblici ufficiali, e quindi anche i giudici, quando li rilevino nell'esercizio delle loro funzioni, presuppone l'individuazione degli elementi essenziali di un fatto ritenuto rispondente ad una fattispecie incriminatrice e l'acquisizione di fonti di prova sufficienti a dare concretezza alle relative valutazioni. Pertanto tale attivita', essendo prodromica all'esercizio dell'azione penale, si colloca nell'ambito della funzione requirente in quanto strumentale al suo esercizio.

SENT. 292/92 B. PROCESSO PENALE - DENUNCIA OBBLIGATORIA DEL GIUDICE PER FATTO-REATO RISCONTRATO NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI - CONSEGUENTE PREVISTA INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLO ALLA LEGGE E DEL GIUDICE NATURALE , NONCHE' DELLE DIRETTIVE DELLA LEGGE DELEGA - INSUSSISTENZA - ATTIVITA' PRODROMICA ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E PERTANTO ASSIMILABILE ALLA FUNZIONE REQUIRENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La denuncia proposta obbligatoriamente dal giudice, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., per un reato rilevato nell'esercizio delle sue funzioni, si colloca nell'orbita della funzione requirente (ved. massima A) in quanto strumentale al suo esercizio e pertanto il considerarla, nell'art. 34, terzo comma, come causa di incompatibilita' al giudizio - anche se non espressamente prevista nella direttiva n. 67 della legge di delega - e' coerente con un sistema processuale ispirato - come la stessa direttiva n. 67, prima e seconda parte, conferma - alla necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti. Non puo' quindi ritenersi che tale direttiva non sia stata osservata, ne', di conseguenza, che sussista contrasto con i principi della soggezione del giudice alla sola legge e della naturalita' del giudice, non certo violati da una predeterminazione legislativa - come quella che si verifica nella norma in questione - di spostamenti di competenza necessari ad assicurare il rispetto di altri principi costituzionali, come quello dell'imparzialita' del giudice. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 - in relazione all'art. 2, nn. 1 e 67, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - 25 e 101 Cost., dell'art. 34, terzo comma, cod. proc. pen.). - Sulla distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti: S. n. 496/1990.

Parametri costituzionali

SENT. 292/92 C. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE - NORME DELLA DISCIPLINA ATTUALE - RAFFRONTO CON QUELLE DEL CODICE PREVIGENTE - TENDENZIALE COINCIDENZA.

Nel dettare, in materia di incompatibilita' a giudicare, la direttiva n. 67 della legge di delega per l'emanazione del codice di procedura penale, il legislatore non ha mostrato di volersi discostare dai criteri ispiratori della previgente disciplina, salve, ovviamente, le innovazioni imposte dalla mutata struttura del procedimento. L'intero terzo comma dell'art. 34 dell'attuale codice (concernente tra l'altro l'ipotesi - di cui alla massima B - del giudice che abbia proposto denuncia) e' infatti una sostanziale riproduzione del terzo comma dell'art. 61 del codice del 1930.