Articolo 420-bis - CODICE PROCEDURA PENALE
quando l'imputato e' stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;
Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza e' dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalita' della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.
Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato e' stato dichiarato latitante o si e' in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. ((307))
Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente e' rappresentato dal difensore.
Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato nell'assoluta impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;
Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.