Articolo 138 - CODICE PROCEDURA PENALE
Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.
Se la persona che ha impresso i nastri e' impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all'amministrazione dello Stato.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.